Sorveglianza sanitaria: cos’è, quando è obbligatoria, caratteristiche
Se sei un imprenditore (alias datore di lavoro) o dirigente di impresa sentendo le parole “sorveglianza sanitaria“, “medico del lavoro“, “visite di idoneità“, “malattia professionale” probabilmente inizierai a pensare ai costi, al tempo necessario per adempiere a questi obblighi normativi e che sono tutte altre incombenze burocratiche.
…sai che ti dico? Hai ragione
E’ vero, la sorveglianza sanitaria ha dei costi, richiede tempo e ci sono molti adempimenti amministrativi da assolvere.
Ma se ampliamo la prospettiva e non ci fermiamo a “guardare il dito quando il saggio indica la luna”, realizzeremo che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori oltre ad assolvere un obbligo normativo può anche essere uno strumento per aumentare la redditività dell’impresa.
I dati aggregati della sorveglianza sanitaria fungono da cartina tornasole perché riflettono lo stato di benessere dell’azienda e danno un’indicazione su quali aspetti occorre migliorare.
Inoltre, attraverso le visite di idoneità si effettua prevenzione, riducendo i costi diretti ed indiretti legati ad infortuni, malattie professionali ed assenteismo.
So cosa stai pensando, non sei ancora persuaso che la sorveglianza sanitaria sia un’opportunità per migliorare la qualità della tua azienda.
Di seguito ti illustrerò tutti i vantaggi che potrai trarre implementando questo servizio nella tua impresa.
Sommario
- Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
- Visita medica preventiva per assunzione
- Il suo contributo alla valutazione dei rischi
- Informazione, formazione e promozione della salute
- Quando è obbligatoria ?
- Rifiuto del lavoratore ad effettuarla
- Modalità di svolgimento
- Sopralluogo periodico in azienda
- Definizione del protocollo sanitario
- Esecuzione delle prestazioni sanitarie
- Gestione delle cartelle sanitarie e di rischio
- Relazione sanitaria annuale
- In caso di COVID
- I nostri servizi
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La sorveglianza sanitaria è universalmente considerata una attività di prevenzione, che si fonda sul controllo medico del lavoratore ma richiede anche la conoscenza approfondita del ciclo tecnologico, dell’organizzazione del lavoro, degli aspetti quali-quantitativi dell’esposizione ai fattori di rischio professionali (rilevati anche attraverso il monitoraggio ambientale e biologico) e degli specifici effetti degli stessi sulla salute dei lavoratori.
Essa ha lo scopo di prevenire le malattie professionali e le malattie correlate al lavoro, di impedire che malattie dovute a qualsiasi causa possano peggiorare per effetto del lavoro e di contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Quanto costa all’azienda un infortunio sul lavoro o una malattia professionale?
Il tema è stato affrontato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), la quale fornisce in modo dettagliato i risultati in una relazione (clicca qui per vedere il report completo dell’Agenzia).
Nella seguente tabella vengono riassunti i costi totali per ciascun paese che ha partecipato allo studio, stratificati per i tre stakeholder chiave, vale a dire il datore di lavoro, il lavoratore e il sistema/ la società.
Onere economico degli infortuni sul lavoro stratificati per portatori di interesse (i costi sono in milioni di EURO, anno 2015) | ||||||
Paese | Datore di Lavoro | % | Lavoratore | % | Sistema/ società | % |
Finalndia | 1,325 | 22 | 3,800 | 63 | 916 | 15 |
Germania | 21,534 | 20 | 64,813 | 61 | 20,782 | 19 |
Olanda | 3,484 | 15 | 17,235 | 73 | 3,032 | 13 |
Italia | 20,632 | 20 | 70,391 | 67 | 13,821 | 13 |
Polonia | 5,007 | 11 | 34,421 | 79 | 4,353 | 10 |
Di seguito un breve elenco per capire quali sono questi costi.
Elenco dei costi diretti del datore di lavoro:
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Elenco dei costi indiretti del datore di lavoro:
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In sostanza il costo dell’infortunio decuplica il costo del lavoratore.
Prevenire costa molto meno!!!
Visita medica preventiva per assunzione
La sorveglianza sanitaria ha come oggetto di studio il singolo lavoratore ed è finalizzata alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Questo obbiettivo in particolare si realizza attraverso:
- una modalità di esecuzione dell’attività lavorativa priva di effetti per la salute e per la sicurezza per la quasi totalità dei lavoratori;
- l’esclusione di condizioni, geneticamente determinate o acquisite, che controindichino una esposizione ad agenti di rischio (ipersuscettibilità);
- l’individuazione il più precocemente possibile di eventuali effetti pre clinici e reversibili della malattia a causa di fattori di rischio professionali;
Per soddisfare quest’ampia esigenza di prevenzione, l’ art 26 del D. Lgs 106/2009 ha modificato l’ art 41 del Testo Unico 81/2008 introducendo la categoria delle visite “preassuntive”, distinguendo con questa denominazione le indagini sanitarie eseguite prima dell’ingresso in una data realtà lavorativa, volte all’accertamento della compatibilità fra lo stato di salute del soggetto e le richieste globali di una attività lavorativa.
Il controllo medico ha lo scopo primario di evidenziare fattori di “ipersuscettibilità” individuale nei confronti delle noxae professionali per prevenire modificazioni in senso peggiorativo dello stato di salute del lavoratore.
Il contributo della sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi
La sorveglianza sanitaria è una fonte di informazioni di primaria importanza per il processo dinamico di valutazione del rischio, sia in relazione ai risultati individuali dei singoli lavoratori sia soprattutto nella loro elaborazione su base di gruppo.
Infatti la sorveglianza sanitaria permette la valutazione dell’incidenza di eventuali patologie correlate al lavoro (sorveglianza epidemiologica) sia attraverso l’analisi di dati sanitari raccolti a livello di gruppo sia attraverso il confronto tra gruppi omogenei a diverso livello di esposizione.
Al riguardo, un momento importante per il processo di valutazione del rischio è costituito dalla riunione annuale periodica, prevista dall’art. 35 del D.Lgs 81/2008, nel corso della quale possono essere raccolte e condivise informazioni utili per il controllo e revisione della valutazione del rischio.
La sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro deve essere intesa come un supporto alla valutazione dell’esposizione ambientale, come strumento per prevenire o diagnosticare precocemente una malattia, possibilmente in fase preclinica, e per attuare interventi di prevenzione atti ad impedire la sua progressione (prevenzione).
Inoltre mediante la valutazione sistematica dello stato di salute dei lavoratori, con la sorveglianza sanitaria si possono identificare singoli casi di malattia (eventi sentinella) e proteggere anche gli altri lavoratori dallo sviluppare la stessa patologia.
Informazione, formazione e promozione della salute
Scopo parallelo della sorveglianza sanitaria, tenuto conto del suo carattere periodico, è quello di fornire ai lavoratori le adeguate informazioni sulla natura dei rischi professionali a cui essi sono esposti e sulle loro possibili manifestazioni, ed anche di contribuire alla formazione in merito alle corrette misure preventive attuabili dai lavoratori.
In tale ambito, collateralmente, la sorveglianza sanitaria può anche prestarsi allo svolgimento di programmi mirati alla promozione della salute dei lavoratori, principalmente attraverso attività di informazione e formazione su quei fattori di rischio (abitudini alimentari, stili di vita, abitudini voluttarie, etc.) che incidono negativamente sulla salute dei lavoratori e possono eventualmente interagire con i fattori di rischio professionali.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ?
I lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 sono quelli esposti a fattori di rischio per i quali la legge prevede esplicitamente la sorveglianza sanitaria:
- Titolo VI – Movimentazione manuale carichi
- Titolo VII – Esposizione a rischio videoterminali
- Titolo VIII – Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche)
- Titolo IX – Agenti chimici, cancerogeni e amianto
- Titolo X – Agenti biologici
- Etc.
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a fattori di rischio non esplicitamente “normati” può essere effettuata qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi.
Talvolta il datore di lavoro potrebbe richiedere che sia verificata anche l’idoneità fisica dei lavoratori non sottoposti a sorveglianza sanitaria, in queste circostanze è possibile avvalersi dell’ art. 5 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), che consente l’invio a visita medica dei lavoratori presso enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore può rifiutare di sottoporsi a sorveglianza sanitaria ?
No, perché la sorveglianza sanitaria dei lavoratori è un obbligo. L’ art 20 comma 2 del d lgs 81 2008 stabilisce che i lavoratori devono in particolare sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente. Si precisa anche che i controlli sanitari cui il medico del lavoro sottopone i lavoratori devono riguardare l’esposizione ad un rischio professionale e non possono mai essere effettuati per accertare stati di gravidanza.
Modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori. Comprende accertamenti sanitari preventivi, visite periodiche, visite a richiesta del lavoratore e prima della cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa). L’atto conclusivo della sorveglianza sanitaria è quello di giungere alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni singolo lavoratore.
Detto questo potrebbe sembrare che il costo della sorveglianza sanitaria sia motivato solo dal tempo e dagli strumenti necessari per effettuare le visite ai lavoratori. In realtà la prassi procedurale che permette di conseguire una buona sorveglianza sanitaria consta diversi passaggi operativi tra cui:
- Conferimento dell’incarico al Medico Competente (si rimanda alla pagina “Medico del Lavoro” per approfondire)
- Sopralluogo periodico in azienda
- Definizione del protocollo sanitario
- Esecuzione delle prestazioni sanitarie
- Relazione sanitaria annuale
Tutti questi sono adempimenti cogenti e tra poco ne vedremo brevemente il significato.
Sembra molto complicato e proprio per questo tu imprenditore hai un consulente di fiducia che si chiama
il quale assolve questi adempimenti per la tua azienda.
Sopralluogo periodico in azienda
Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Spesso gli organi di vigilanza richiedono ai Medici Competenti il verbale che attesta l’avvenuto sopralluogo. Nel verbale dovrebbero essere contenute informazioni sulla base di quanto osservato sul luogo di lavoro, tra cui:
- eventuali modifiche del ciclo produttivo che si riflettono su variazioni del livello di rischio;
- verifica della presenza e adeguatezza e dell’effettivo uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- conferma o modifica del protocollo sanitario;
- aggiornamenti relativi al piano sanitario di emergenza;
- giudizio sugli aspetti inerenti la sicurezza e la prevenzione e sugli eventuali provvedimenti da prendere per ridurre i rischi;
E’ auspicabile una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Definizione del protocollo sanitario
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, numero e tipo degli accertamenti clinici, strumentali e di monitoraggio biologico devono essere definiti sulla base dell’entità e natura dei rischi individuati, mentre la periodicità degli accertamenti dovrebbe essere fissata sulla base dell’entità dei rischi e delle caratteristiche delle popolazioni lavorative sotto controllo. Il Medico Competente valuta con attenzione il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ricerca in esso tutte le informazioni necessarie per definire il protocollo sanitario. Al fine di ottimizzare e facilitare questa analisi, si cerca di raggruppare i lavoratori nei cosiddetti “gruppi omogenei”, ovvero categorie di lavoratori che sono esposti allo stesso livello di rischio (es. raggruppamenti per mansione e per reparto). Il documento che contiene informazioni sui gruppi omogenei, sugli esami strumentali da effettuare e sulle periodicità degli accertamenti, prende il nome di “Protocollo Sanitario” e diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Il Protocollo Sanitario può essere redatto solo dal Medico Competente. Sulla base di questo documento verranno effettuati gli accertamenti sanitari nell’ambito della sorveglianza sanitaria in azienda.
Da quanto detto si evince che la sorveglianza sanitaria trae la sua motivazione dalla valutazione dei rischi riportata nel DVR, ma quando ben condotta può essa stessa diventare una fonte di informazioni di primaria importanza per il processo dinamico di valutazione dei rischi, sia in relazione ai risultati individuali dei singoli lavoratori che soprattutto nella loro elaborazione su base di gruppo (vedasi il paragrafo “Il contributo della sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi“).
Per completezza, occorre precisare che per quanto riguarda la valutazione dei rischi il medico competente deve avere un ruolo proattivo e non limitarsi ad acquisire passivamente le informazioni contenute in un DVR già redatto. Questo tema sarà trattato in un approfondimento sulla valutazione dei rischi.
Esecuzione delle prestazioni sanitarie
La sorveglianza sanitaria comprende accertamenti sanitari preventivi, periodici, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio mansione, prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute ed alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Visita medica preventiva;
- Visita medica periodica (di norma una volta l’anno);
- Visita medica su richiesta del lavoratore;
- Visita medica in occasione del cambio mansione (inteso come cambio di livello di rischio);
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto e radiazioni ionizzanti);
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni per malattia;
La sorveglianza sanitaria utilizza il controllo medico dei lavoratori quale elemento fondamentale per la prevenzione di infortuni e malattie professionali. Abbiamo già discusso come tale ampia necessità di prevenzione prevede anche la fattispecie della visita preventiva in fase preassuntiva.
La visita medica di sorveglianza sanitaria si conclude con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A del D. Lgs 81/2008.
Cosa vuol dire “mansione specifica”? Per esprimere il giudizio di idoneità il Medico Competente deve considerare tutte le diverse operazioni di cui si compone la mansione, che dipendono da diversi fattori: ambientali, organizzativi, etc. Pertanto, a titolo esemplificativo, due lavoratori afferenti entrambi alla generica categoria degli “operai edili” possono svolgere compiti lavorativi molto diversi l’uno dall’altro e ciò potrebbe dipendere dal tipo di cantiere, dal tipo di strumenti a disposizione, dal numero di lavoratori presenti nel cantiere, etc. Ecco perché l’attività di sorveglianza sanitaria non può prescindere dall’attenta lettura del documento di valutazione dei rischi e dal sopralluogo degli ambienti di lavoro.
La normativa prevede che il giudizio di idoneità sia consegnato in forma scritta sia al lavoratore che al datore di lavoro. La firma del lavoratore sul giudizio di idoneità non è più obbligatoria, anche se può essere utile per attestare la data in cui il giudizio è stato consegnato. Infatti, a decorrere da tale data, datore di lavoro e lavoratore hanno la possibilità di presentare ricorso avverso il giudizio di idoneità all’organo di vigilanza entro trenta giorni.
Hai capito bene, anche tu imprenditore puoi presentare ricorso!
Ma trascorso questo periodo il giudizio di idoneità diventa inoppugnabile. A meno che il lavoratore non avanzi una richiesta per una nuova visita dal Medico Competente (fattispecie della visita medica richiesta del lavoratore). In tal caso dal nuovo giudizio decorreranno altri trenta giorni per avanzare ricorso.
Gestione delle cartelle sanitarie e di rischio
Tra i compiti del medico del lavoro vi è quello di registrare i dati della sorveglianza sanitaria attraverso l’istituzione, l’aggiornamento e la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio (art. 25 d lgs 81/2008). Su questi documenti vige l’obbligo del segreto professionale e pertanto possono avervi accesso solo il medico competente e, a richiesta, gli organi di vigilanza. Il luogo di custodia della cartella sanitaria è concordato al momento della nomina del medico competente. Oggi la cartella sanitaria può anche essere dematerializzata grazie a nuovi software di gestione informatizzata delle cartelle. In questo modo non è più necessario avere stanze occupate da file di archivi e l’azienda guadagna spazi da destinare a nuovo uso.
Per quanto tempo deve essere conservata la cartella sanitaria e di rischio?
Alla cessazione del rapporto di lavoro l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata per almeno 10 anni a cura del datore di lavoro. Il medico competente deve consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
Per gli agenti cancerogeni e mutageni e per gli agenti biologici del gruppo 3 e 4, alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore o nel caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro deve trasmettere all’ISPESL, per il tramite del Medico Competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore insieme alle annotazione individuali contenute nel registro degli esposti. In questi casi le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dall’ISPESL per almeno 40 anni.
La legge 122/2010 ha soppresso l’ ISPESL e le sue attività sono confluite in INAIL. Le modalità di trasmissione del registro degli esposti e delle cartelle sanitarie sono riportate nella circolare INAIL n. 43 del 2017.
Relazione sanitaria annuale
Il medico del lavoro è tenuto a comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e a fornire indicazioni sul significato di detti risultati. I risultati della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio biologico sono riportati sotto forma di dati biostatistici nella relazione sanitaria annuale.
Sorveglianza sanitaria COVID
Il virus SARS CoV-2 ha colpito in modo trasversale una grande varietà di contesti professionali e di lavoratori. Nella grande maggioranza dei casi l’infezione COVID-19 decorre in modo paucisintomatico o addirittura asintomatico. In altri casi è noto che questo virus determina quadri clinici molto gravi e ciò dipende dalle caratteristiche individuali della persona infettata (dette condizioni di “ipersuscettibilità”). Abbiamo già spiegato che il controllo medico in occasione delle visite di sorveglianza sanitaria ha proprio come scopo primario evidenziare fattori di ipersuscettibilità individuale nei confronti di noxae professionali cui si è esposti sul posto di lavoro. Ecco perché il sistema di prevenzione nazionale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.lgs. 81/08, ha offerto la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’emergenza pandemica. Infatti, tra le misure di contrasto alla pandemia Covid-19 è stata introdotta la sorveglianza sanitaria straordinaria, estesa anche a quei lavoratori che abitualmente non rientravano sotto controllo sanitario ai sensi del d lgs 81/2008 in quanto non esposti a fattori di rischio professionali “normati”.
I nostri servizi
Effettuiamo servizio di Sorveglianza Sanitaria lavoratori nei luoghi di lavoro per aziende private di tutti i settori ed enti pubblici, in diverse province del territorio nazionale e della Lombardia. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento contatta il nostro numero verde gratuito:
Qui sotto l’elenco delle province in cui operiamo: