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Il DVR Documento di Valutazione dei Rischi è il documento di sintesi dei rischi assoggettati ad un’azienda ed analizzati in base alle mansioni svolte e alle attrezzature utilizzate da coloro che vi lavorano.

Da non confondere con il DUVRI (se vuoi approfondire questo documento clicca qui >>> DUVRI Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza)

Il Documento di Valutazione dei Rischi contiene l’elenco delle procedure necessarie per la protezione e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta di un elaborato che deve essere redatto dopo una attenta valutazione delle varie situazioni di rischio a cui sono sottoposti i lavoratori.

Cosa si intende per Valutazione dei Rischi?

Il D.Lgs. 81/08, noto come Testo Unico della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  prevede che il Datore di Lavoro o chi per lui attui una valutazione documentata di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori,

Attraverso la valutazione dei rischi l’azienda mira ad individuare le misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi è necessaria per rendere sicuri ambiente di lavoro, attrezzature utilizzate e modalità operative che vengono adoperate nello svolgimento delle attività quotidiane.

Nel concreto si manifesta attraverso un esame puntuale che prende in considerazione:

  • le motivazioni che potrebbero causare dei danni, fisici o psichici, e infortuni sul lavoro;
  • le modalità che permettano una eliminazione del rischio connesso alle mansioni svolte da parte del singolo;
  • il sistema di monitoraggio previsto al fine di garantire prevenzione o protezione.

La valutazione dei rischi è fondamentale per ogni azienda per poter individuare tutti gli strumenti necessari a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Tale valutazione è la base sulla quale viene redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

 

DVR Documento di Valutazione dei Rischi 1600x1200

Come deve essere strutturato un Documento di Valutazione dei rischi?

La struttura di base che costituisce il DVR prende spunto dal modello di riferimento approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012).

Lo stesso Ministero sottolinea come il documento base è solamente un “fac-simile” che dovrà essere adattato sulla base della valutazione effettuata in azienda. Tale base serve per fornire i datori di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un modello da seguire nella sua elaborazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere strutturato secondo questi quattro punti:

  • una parte descrittiva dell’azienda, del suo processo lavorativo, delle attività e delle mansioni ricoperte dai vari incaricati;
  • una parte dedicata all’individuazione dei pericoli presenti nell’attività lavorativa di ogni comparto aziendale;
  • una parte valutativa sui rischi associati ai pericoli individuati, con l’elencazione delle misure cautelative attuate dall’azienda;
  • una ultima parte che si deve concentrare sul processo di miglioramento previsto in un certo arco temporale.

Cosa è la data certa del DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere un data certa che colloca temporalmente anche i livelli di responsabilità assunti e deve essere sottoscritto dal RSPP, dal medico competente del lavoro e dal RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Il DVR Sicurezza deve essere poi spedito (via PEC, SPID, o raccomandata) all’INAIL.

Con questa procedura viene certificata la data di partenza della validità del Documento stesso.

Quando ne è obbligatoria la redazione?

Come previsto dal D.Lgs. 81 08, la redazione del DVR è obbligatoria per tutte le imprese che abbiano almeno un dipendente.

La mancata redazione e spedizione del DVR agli organi competente comporta una multa che va da 2.700 a 7.000 Euro ed un coinvolgimento penale del datore di lavoro.

Quando deve essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi?

Come tutti i documenti valutativi il DVR fotografa la situazione al momento della sua redazione. Questo significa che in conseguenza delle mutate condizioni di lavoro, anche il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere aggiornato.

I mutamenti per i quali si rende necessario l’aggiornamento del DVR sono i seguenti:

  • ogni qualvolta vi siano delle sostanziali modifiche nell’organizzazione dei processi aziendali;
  • in caso di infortuni o malattie significative causati da attività lavorativa interna all’azienda;
  • ogni qualvolta il medico del lavoro o il RSPP ne segnalino delle carenze.

In questi casi l’aggiornamento del DVR dovrà avere luogo entro 30 giorni dalle modifiche (sempre con certificazione della data di rilascio).

Aggiornamento del documento in situazione di Virus Sars Covid19

Il periodo pandemico ha comportato altri rischi per l’azienda, non strettamente riconducibili alle attività operative. Si tratta comunque di rischi generici “aggravati” e il responsabile RSPP dovrà aggiornare il DVR anche sulla base delle leggi o decreti che vengono emanati di volta in volta come strumenti per arginare la diffusione del virus Covid.

Il Datore di Lavoro, assieme a tutto il servizio prevenzione e protezione, è perciò tenuto a tenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi anche sulla base dello sviluppo dello sviluppo del Virus, indicando i rischi in base all’esposizione, alle distanze e al numero di contatti possibili da parte dei lavoratori.

Quanto costa?

Il costo del Documento di Valutazione dei Rischi è calcolabile sulla base di diversi parametri e necessità.

Come prima valutazione per un preventivo il Datore di Lavoro deve considerare che il costo è variabile anche in funzione del grado di rischio a cui è assoggettata l’impresa, cioè se si tratta di rischio basso, medio o alto.

Poi vi sono altri fattori che incidono direttamente:

  • la dimensione strutturale dell’azienda: ad esempio il prezzo varia a seconda del numero di magazzini, unità produttive, dislocazione geografica su più sedi, ecc..;
  • il numero della strumentazione, attrezzature, veicoli, ecc… necessari allo svolgimento quotidiano delle attività aziendali.
  • il numero dei lavoratori che sono impiegati in azienda
  • il lavoro che occorre per reperire tutti i dati e fare un’analisi specifica dello “stato attuale” del lavoro in azienda

Le aziende di nuova costituzione hanno la necessità ulteriore di dover implementare tutto il sistema della sicurezza sul luogo di lavoro, a cominciare dai piani formativi obbligatori.

Autore

Simone Pratò

dott. Simone Pratò

Specialista in medicina del lavoro - Specialista in geriatria
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