Il Medico del Lavoro: ruolo, competenze e responsabilità

Il medico del lavoro si occupa di tutelare la salute dei lavoratori in azienda.

Questa semplicistica ed iniziale definizione è limitativa rispetto a tutte le attività che egli svolge.

Nell’ambito della medicina del lavoro ricorrono termini quali Medico del Lavoro, Medico Competente, Medico d’Azienda e Medico di Fabbrica.

Spesso si sente utilizzare queste parole in modo improprio e qualcuno potrebbe erroneamente pensare siano sinonimi.

Alcuni importanti distinguo tra medico del lavoro e medico competente sono riassunti nelle seguenti tre asserzioni:

  • Spesso il Medico del Lavoro ricopre l’incarico di Medico Competente in aziende private o pubbliche;
  • Non tutti i Medici del Lavoro sono Medici Competenti;
  • Non tutti i Medici Competenti sono Medici del Lavoro;

E’ opportuno che l’imprenditore (o datore di lavoro) che è chiamato a scegliere il proprio consulente aziendale di fiducia, conosca l’accezione di questi termini.

Scopriamo insieme il significato e le origini di queste parole e le relative figure professionali a cui si riferiscono.

Medico del lavoro o medico competente ?

Medico del Lavoro

Medico specializzato in Medicina del Lavoro;

Competenze professionali certificate da un’Istituzione Universitaria (Decreto Interministeriale 68/2015) dopo quattro anni di formazione – lavoro post laurea, nell’ambito della medicina del lavoro.  A titolo esemplificativo, tra le conoscenze del Medico del Lavoro si annoverano nozioni di:

  • ingegneria delle tecnologie e sistemi di lavorazione;
  • impiantistica;
  • chimica industriale;
  • tossicologia;
  • radiobiologia;
  • ergonomia;
  • scienze giuridiche del lavoro;
  • economia e gestione delle imprese;

Medico Competente

Medici che assumono l’incarico di Medico Competente ai sensi del d lgs 81/2008, quindi incaricati da un datore di lavoro di svolgere le funzioni previste dallo stesso decreto.

Per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario essere iscritti all’Elenco Nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute.

Per iscriversi a suddetto elenco è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  • Specializzazione in Medicina del Lavoro;
  • Altre specializzazioni mediche nei casi previsti dalla normativa (art. 38 comma d D.lgs 81/2008);

Medico del lavoro competente, origini ed evoluzione del termine

L’aggettivo (medico) “competente” deriva dal latino “competens”.

Nel diritto romano il termine era usato per indicare “colui che ha autorità in un certo ambito”.

Ancora oggi nel linguaggio giuridico indica colui che ha una determinata responsabilità nel decidere riguardo qualcosa.

Nel 1914 si trova per la prima volta il termine “medico competente” in un opuscolo di “propaganda per gli operai” della Clinica del Lavoro di Milano.

Questo volantino sosteneva che “un operaio che soffre per ragione del suo mestiere, giova alla sua famiglia, a sé e ai suoi compagni di lavoro e all’industria stessa, facendosi studiare da un medico competente”.

Nel 1927 il termine medico competente entrò per la prima volta nella normativa italiana con il “Regolamento Generale per l‘igiene del Lavoro” (stesso anno della “Carta del Lavoro”; anni del fascismo).

L’art. 6 del Regolamento stabiliva che “nelle industrie ove si adoperino o producano sostanze tossiche o infettanti etc., il lavoratore dovrà essere visitato da un medico competente”.

Termine “competente” forse suggerito da quell’opuscolo detto poc’anzi.

Fino al 1933 il medico competente svolgeva principalmente funzioni di Primo Soccorso.

E’ stata la normativa “assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali” (Legge 333/1934) a incentivare la pratica della sorveglianza sanitaria per la diagnosi precoce delle malattie professionali nelle fabbriche.

Inoltre, in questa legge il termine “medico competente” è stato sostituito sostituito con “medico di fabbrica“.

Il termine “medico competente” è stato nuovamente utilizzato in tutte le successive normative di settore:

  • 1956, “Norme Generali per l’igiene del Lavoro” (D.P.R. n. 303);
  • 1982, “Protezione dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero” (D.P.R. n. 962). Inoltre, questa norma per la prima volta ratificò in Italia l’identità del medico competente nello specialista in medicina del lavoro (medico del lavoro);
  • 1991, “Protezione dei lavoratori esposti al piombo, alla polvere proveniente dall’amianto ed al rumore” (D. Lgs n. 277);
  • 1992, “Circolare del Ministero della Sanità” dell’8 febbraio, per la sorveglianza sanitaria a tutti coloro esposti ad agenti nocivi presenti durante il lavoro (chimici, fisici e biologici) ad esclusione delle radiazioni ionizzanti;

E’ stato questo susseguirsi di normative ad attribuire al termine medico competente il significato di medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Al di fuori della normativa, nel linguaggio comune e anche tra gli stessi medici, i termini più spesso utilizzati sono sempre stati medico di fabbrica o medico d’azienda.

Fonte: What is the origin of the Italian term “medico competente”? Michele Augusto MA Riva Medicina del lavoro 108(6) Società  italiana di medicina del lavoro 2017 Dec 14;108(6):6373. doi: 10.23749/mdl.v108i6.6373.

Medico del Lavoro Lombardia

Nomina medico competente

Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente vi è la nomina del medico competente (art 18, comma 1, lettera a), D. Lgs 81/2008).

L’atto di nomina deve essere un documento scritto, datato e firmato da entrambe le parti (datore di lavoro e medico competente).

La nomina può essere a scadenza predefinita (es. annuale e con possibilità di rinnovo) oppure con validità fino a revoca.

Il documento di nomina deve essere conservato in azienda ed è spesso è richiesto dagli organi di vigilanza.

Quando è obbligatorio il medico competente?

La presenza del medico competente nell’azienda è obbligatoria a termini di legge solo nei casi in cui sussista l’obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Le ipotesi in cui è prevista suddetta sorveglianza sanitaria sono ampie e numerose, in quanto esse ricorrono sia in occasione di potenziale esposizione a rischi professionali (a titolo meramente esemplificativo: movimentazione carichi, rumore, vibrazioni), sia quando sussistono determinate modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (turni notturni, utilizzo di videoterminali per oltre 20 ore settimanali, etc.).

L’omessa nomina del medico competente è un reato direttamente imputabile al datore di lavoro e punibile con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Chi deve fare la visita dal medico del lavoro?

E’ obbligatoria la visita medica lavoro per tutti i lavoratori esposti a rischi esplicitamente previsti e normati.

Non vi è invece alcun obbligo di visita per quei lavoratori per cui la valutazione dei rischi non ha rilevato una esposizione a rischi professionali normati.

La normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attribuisce la qualifica di “lavoratore” a chiunque svolga un’attività lavorativa all’interno dell’organizzazione aziendale indipendentemente dalla tipologia contrattuale in forza della quale essa è prestata.

Tuttavia, la giurisprudenza specifica che il rapporto di lavoro deve essere caratterizzato da una certa durata nel tempo altrimenti non avrebbero alcun senso le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

Incarichi a più medici del lavoro, come?

Nei casi di aziende con più unità produttive dislocate sul territorio, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora il DVR Documento di valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

In questi casi il medico coordinatore è un medico competente avente l’incarico di coordinare altri medici del lavoro.

Medico del lavoro competente

Cosa fa il medico del lavoro?

Il medico del lavoro coadiuva il datore di lavoro ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e svolge le attività a lui attribuite dall’art 25 del decreto legislativo 81 2008.

Tra queste, ricordiamo che il medico competente deve:

  • collaborare con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
  • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
  • collaborare all’organizzazione del servizio e dei corsi di primo soccorso;
  • attuare programmi di promozione delle salute;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno;
  • partecipare alla riunione periodica annuale;
  • comunicare ad INAIL i dati della sorveglianza sanitaria in forma anonima e aggregata;

(Leggi anche un nostro approfondimento su cosa fa il medico del lavoro qui)

Responsabilità del medico del lavoro

Il Medico del lavoro si assume la responsabilità di tutti gli adempimenti di sua competenza previsti dal d lgs 81 2008 e diventa una figura di riferimento per gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Appunto perché il Medico Competente firmando la nomina assume una posizione di garanzia verso i lavoratori, può essere soggetto a sanzioni amministrative ed è penalmente perseguibile laddove ritenuto inadempiente in occasione di visite di controllo.

Il medico del lavoro come collaboratore del datore di lavoro

Mentre è ben noto il ruolo del medico del lavoro per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, più sfumato è l’attributo del medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi per quanto di sua competenza.

Riguardo alla valutazione dei rischi in azienda, il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti portatori di specifiche competenze quali, appunto, il medico competente.

L’importanza del ruolo del medico del lavoro in questo ambito è anche riconosciuta dalla giurisprudenza.

Infatti, è stato più volte ribadito che il medico del lavoro non deve avere un atteggiamento passivo, anche in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.

In tema di valutazione dei rischi, il medico competente assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni fornite dagli altri operatori del mondo della sicurezza (es. RSPP), ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite degli ambienti di lavoro o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Infatti, anche nell’ambito dell’obbligo di collaborazione, la giurisprudenza riconosce al medico del lavoro una posizione di garanzia in materia sanitaria nei confronti dei lavoratori per i poteri a lui attribuiti dal decreto legislativo 81 2008.

Il caso Covid 19

La Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 con oggetto “indicazioni operative relative all’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro” ribadisce come il ruolo del medico competente sia di primo piano nella tutela della salute nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative.

Nel periodo della pandemia Covid-19, le aziende hanno dovuto velocemente adattarsi a rapidi mutamenti del panorama normativo.

Il ruolo del medico del lavoro è risultato praticamente necessario con interventi anche straordinari previsti da direttive nazionali e regionali emanate a seguito della diffusione del virus SARS CoV-2.

Tra questi interventi ricordiamo:

  • indicazioni del medico del lavoro per implementare in azienda le misure atte a contrastare la diffusione del virus durante il periodo di ripresa delle attività lavorative successivamente al lockdown (controllo della temperatura, distanziamento, procedure di sanificazione dei locali, etc.);
  • collaborazione con gli organi di sanità pubblica per l’identificazione precoce sul luogo di lavoro dei contatti stretti di casi COVID-19;
  • sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori a maggior rischio di prognosi infausta in caso in infezione da SARS CoV-2 (lavoratori fragili);

Inoltre, la pandemia ha inciso sull’organizzazione aziendale e del lavoro, introducendo formule nuove di svolgimento delle normali mansioni quotidiane, il cosiddetto “smart working” o “lavoro agile” (soprattutto per lavoratori fragili).

L’introduzione del lavoro agile nell’organizzazione aziendale porta con sé conseguenze di non poco conto, tra cui:

Pertanto, l’importanza del Medico del Lavoro si è amplificata durante l’emergenza pandemica COVID-19, periodo durante il quale il medico competente ha confermato il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro

Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori

La formazione sulla sicurezza, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori sono considerati dei capisaldi nella normativa di riferimento per la prevenzione di infortuni e malattie professionali sul posto di lavoro.

L’obiettivo è trasmettere conoscenze teorico pratiche su tipologie dei rischi professionali cui si è esposti durante l’attività lavorativa e quali sono le procedure aziendali in essere per lavorare in sicurezza.

La responsabilità di garantire in modo adeguato formazione, informazione e addestramento è in capo al datore di lavoro.

Tuttavia, anche tra gli obblighi del medico competente vi è l’attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori (art 25, comma 1, lettera a), D. Lgs 81/2008) per la parte di sua competenza, tra cui ricordiamo:

I nostri servizi

Ricopriamo il ruolo di Medico del Lavoro e Medico Competente per aziende private di tutti i settori ed enti pubblici, in diverse province del territorio nazionale e della Lombardia.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento contatta il nostro numero verde gratuito:

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