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In una falegnameria della provincia di Como, emerge un dubbio importante: chi, all’interno dell’azienda, deve firmare la nomina del Medico Competente quando l’azienda è gestita da un Consiglio di Amministrazione? Questo dubbio riflette una problematica diffusa, soprattutto nelle strutture aziendali che adottano una gestione collettiva: chi è effettivamente responsabile per la sicurezza sul lavoro quando l’azienda non è diretta da un singolo amministratore, ma da un organo collegiale?

Questa domanda, apparentemente semplice, è in realtà fondamentale per garantire la conformità alle normative di sicurezza e salute, e per evitare rischi legali che possano coinvolgere non solo i dipendenti ma anche i membri della direzione aziendale. Per questo motivo, diventa essenziale comprendere il ruolo del datore di lavoro effettivo e le sue responsabilità secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Chi è il “datore di lavoro” effettivo e la sua importanza

Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro è colui che ha il rapporto contrattuale con i lavoratori e che possiede poteri decisionali e di spesa per l’organizzazione. Tuttavia, in molte aziende strutturate, il ruolo di datore di lavoro non è sempre immediatamente identificabile, in quanto spesso il potere decisionale è suddiviso tra vari livelli direttivi, come nel caso delle società di capitali. In tali contesti, la normativa introduce il concetto di effettività, riconoscendo come datore di lavoro il soggetto che esercita in modo concreto e attivo il controllo e la gestione aziendale​.

Ad esempio, se in una ditta individuale il titolare è naturalmente il datore di lavoro, nelle società con CdA si rende necessario individuare chi, tra i vari amministratori, ha effettivamente il potere di assumere decisioni e gestire spese in materia di sicurezza. È questa figura, chiamata datore di lavoro effettivo, che detiene la posizione di garanzia e che è chiamata a rispondere delle condizioni di sicurezza e salute all’interno dell’azienda.

La questione della nomina del Medico Competente

Nella falegnameria di Como, il dubbio sulla firma per la nomina del Medico Competente nasce dalla presenza di più figure in posizioni apicali. Nello specifico, il rappresentante legale è una persona, ma chi possiede il controllo effettivo della gestione aziendale, e quindi la responsabilità per la sicurezza, è un’altra. Questa situazione ambigua necessita di un chiarimento, soprattutto perché il Medico Competente è una figura essenziale per la sorveglianza sanitaria, obbligatoria in aziende dove i lavoratori sono esposti a rischi specifici, come avviene nelle lavorazioni del legno.

In casi come questo, è necessario verificare chi tra i membri del CdA abbia il potere di firma per gli aspetti di sicurezza. Secondo il Decreto Legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il soggetto con il massimo potere decisionale e di spesa è il datore di lavoro effettivo, e spetta a lui firmare la nomina del Medico Competente. Questa responsabilità non può essere trasferita formalmente a un rappresentante legale o delegata ad altre figure aziendali​

La delega delle responsabilità è possibile?

Il Testo Unico stabilisce chiaramente che, sebbene alcune funzioni operative possano essere delegate, la responsabilità ultima per la sicurezza non può essere trasferita. Esiste, dunque, la possibilità di designare uno o più delegati alla sicurezza, ma senza esentare il datore di lavoro effettivo dall’obbligo di vigilanza. Ogni delega deve essere documentata con atto scritto, data certa e approvazione da parte degli altri membri del CdA, garantendo che il controllo sulla sicurezza resti un compito condiviso e monitorato.​

Un aspetto importante da chiarire è che la figura di un “datore di lavoro delegato per la sicurezza” non ha fondamento legale: il datore di lavoro effettivo è colui che detiene l’ultima parola in materia di spesa e decisioni. Questo principio è stato ribadito anche da molte sentenze della Corte di Cassazione, che spesso interviene nei casi in cui il datore di lavoro abbia tentato di trasferire integralmente le sue responsabilità di sicurezza.

Va precisato che nelle società di capitali il Presidente del CdA ha solo la rappresentanza legale e nessun potere gestorio, salvo il caso in cui gli venga attribuita un’apposita delega. In tale ipotesi, si accentra in unica persona la figura del Presidente e dell’Amministratore Delegato.

Infine, la figura del datore di lavoro, come individuato nel D.lgs. 81/2008, nelle società di capitali di più piccole dimensioni finisce per rimanere in capo al CDA per l’impossibilità pratica di attribuire una delega con efficacia sostanziale:

  • Quando l’azienda è di piccole dimensioni è difficile motivare la necessità di una delega in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;
  • In un’azienda di piccole dimensioni è altresì difficile che all’eventuale delegato per la sicurezza sia conferito un budget di spesa illimitato o comunque un budget di spesa molto ampio, adeguato e coerente riguardo alle funzioni affidate;

Responsabilità condivisa e il caso Montefibre

Un esempio significativo di responsabilità condivisa viene dal caso Montefibre, una causa legale che ha coinvolto una società in cui vari lavoratori erano stati esposti a polveri di amianto. In questa vicenda, la Corte di Cassazione ha stabilito che tutti i membri del CdA erano responsabili per la mancata tutela dei lavoratori. Anche in presenza di deleghe, i giudici hanno dichiarato che la responsabilità di vigilare sulla sicurezza aziendale non poteva essere trasferita interamente a un singolo delegato. La posizione di garanzia gravava su tutti i membri del CdA, che avevano il compito di monitorare l’intera gestione della sicurezza​.

Questo principio si applica anche in altre situazioni aziendali complesse: anche se un delegato ha il compito operativo di curare la sicurezza, gli altri membri del vertice aziendale devono assicurarsi che tale ruolo sia svolto in modo adeguato e conforme alla legge. Il caso Montefibre, infatti, dimostra che in presenza di carenze strutturali gravi, la responsabilità non può essere eliminata per gli altri componenti del CdA.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) non equivale alla delega di funzioni e non esautora il datore di lavoro da eventuali responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica. 

Pertanto, anche quando la figura del RSPP non coincide con il datore di lavoro, ciò non consente di trasferire al consulente (interno o esterno all’azienda) la posizione di garanzia che il datore di lavoro assume ex lege nei confronti dei lavoratori e che lo obbliga a prevenire gli eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa. 

La nomina del RSPP, in altri termini, non ha nulla a che vedere con l’istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del Dlgs. 81/2008 e non può assumerne la medesima rilevanza ai fini dell’esonero della responsabilità.

Procedura e documentazione: come formalizzare correttamente la nomina del Medico Competente

Affinché la nomina del Medico Competente risulti conforme alla normativa e solida dal punto di vista legale, è indispensabile che sia formalizzata dal datore di lavoro effettivo con una procedura precisa e ben documentata. Per evitare errori, è essenziale seguire alcuni passaggi chiave:

  1. Identificazione del datore di lavoro effettivo: individuare con chiarezza il membro del CdA o l’amministratore unico che possiede potere decisionale e di spesa in ambito sicurezza, così da rispettare i requisiti di responsabilità definiti dal Decreto Legislativo 81/2008.
  2. Compilazione della nomina con data certa: il documento deve riportare una data certa e deve essere allegato al fascicolo della sicurezza aziendale per tracciare e dimostrare la conformità agli obblighi di legge.
  3. Verifica delle responsabilità e delle deleghe: se vi sono deleghe a soggetti specifici per la sicurezza, queste devono essere formalizzate e firmate, senza però esentare il CdA dal proprio obbligo di vigilanza.

È fortemente consigliato che il modello utilizzato per la nomina del Medico Competente sia redatto accuratamente, tenendo conto delle specificità aziendali e dei requisiti di legge. Per questo, è sconsigliato affidarsi a modelli scaricati da siti generici, poiché potrebbero non rispondere completamente ai criteri necessari o contenere imprecisioni legali. Affidarsi a un professionista esperto in sicurezza aziendale o a uno studio legale specializzato garantisce che il modello sia completo e allineato alle normative vigenti, riducendo il rischio di controversie e sanzioni in caso di controlli o incidenti.

Consapevolezza e responsabilità per una sicurezza aziendale efficace

La storia della falegnameria di Como evidenzia come la sicurezza sul lavoro richiede una profonda consapevolezza delle responsabilità da parte di ogni membro del vertice aziendale. In una realtà dove la sicurezza rappresenta un aspetto prioritario, individuare correttamente il datore di lavoro effettivo è fondamentale per proteggere i dipendenti e garantire la conformità alla normativa. Solo così è possibile ridurre il rischio di sanzioni e responsabilità legali estese.

Assicurati che la tua azienda sia sempre in regola e che i tuoi dipendenti siano protetti nel modo migliore: rivolgiti a un medico del lavoro esperto nelle dinamiche del tuo territorio (per la provincia di Como clicca qui). Offriamo consulenze personalizzate per identificare correttamente il datore di lavoro effettivo e ottimizzare la gestione della sicurezza in azienda. Contattaci per costruire insieme un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative!

 

 

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