La visita medica per l’assunzione, detta anche visita medica preventiva o preassuntiva, viene eseguita prima che il lavoratore inizi a svolgere attività lavorative potenzialmente a rischio. Questa procedura è regolata dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Tale norma disciplina le modalità della sorveglianza sanitaria, ovvero una serie di controlli volti a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente in contesti con esposizione a rischi professionali.
La visita preventiva serve a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica, escludendo controindicazioni che potrebbero metterlo in pericolo durante lo svolgimento delle sue attività.
Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, ha il compito di effettuare questi controlli e stabilire un giudizio di idoneità, che può essere totale, parziale, o indicare una inidoneità temporanea o permanente.
Quando è obbligatoria la Visita Medica del Lavoro?
Secondo l’art. 41 del D.Lgs 81/2008, la visita medica del lavoro diventa obbligatoria in presenza di rischi specifici per la salute del lavoratore. Il comma 2 di questo articolo specifica che la visita medica preventiva è “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”.
Fino al 2022, la sorveglianza sanitaria era obbligatoria per l’esposizione dei lavoratori ai cosiddetti “rischi normati”. Questi includevano:
- Rischio chimico
- Rischio cancerogeno
- Rischio biologico
- Esposizione al rumore
- Esposizione alle vibrazioni
I “rischi normati” sono quelli esplicitamente identificati dal legislatore, per i quali era stabilito l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria.
In contrasto, i “rischi non normati” erano quelli emersi dalla valutazione dei rischi che, pur non essendo esplicitamente menzionati dalla legge, presentavano caratteristiche tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria.
Evoluzione normativa: La Legge n. 85/2023, che ha convertito in legge il D.L. n. 48/2023, ha segnato un cambiamento significativo in questo ambito. Il legislatore ha deciso di superare il criterio della sorveglianza sanitaria basata su un elenco chiuso di casi, eliminando così la distinzione tra “rischi normati” e “rischi non normati”.
Conseguenze:
- Fine della distinzione tra le due categorie di rischi
- Risoluzione del dibattito sull’assoggettabilità alla sorveglianza sanitaria dei rischi non normati
- Approccio più flessibile e completo alla valutazione dei rischi lavorativi
Inoltre, il comma 2-bis dello stesso articolo stabilisce che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La sentenza n. 26238 del 2 dicembre 2005 della Corte di Cassazione, Sezione Civile del Lavoro, chiarisce che il datore di lavoro, anche prima della costituzione del rapporto di lavoro, ha il diritto di richiedere, tramite il medico aziendale, un accertamento dell’idoneità del lavoratore a svolgere una specifica mansione. Tuttavia, al datore è vietato strumentalizzare tale accertamento per eludere l’obbligo di assunzione. Il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi alla visita medica può legittimamente giustificare la mancata assunzione.
Ogni quanto bisogna fare la visita medica del lavoro?
La frequenza delle visite mediche è stabilita dal medico competente in funzione dei rischi specifici. Tuttavia, come indicato nell’Interpello N. 8/2013 del 24/10/2013, si può assumere che:
– La periodicità normale è di una volta l’anno, salvo casi specifici previsti da normative particolari.
– In caso di riassunzione nella stessa azienda per la stessa mansione entro un anno dalla precedente visita, non è necessario ripetere la visita preventiva.
Quando scade la visita medica del lavoro?
La validità della visita medica del lavoro è generalmente di un anno, come si evince dall’interpretazione fornita dalla Commissione per gli Interpelli. Tuttavia, è importante notare che:
– La scadenza può variare in base alla valutazione del medico competente e ai rischi specifici della mansione.
– In caso di cambio di azienda, anche se per la stessa mansione, è necessario effettuare una nuova visita preventiva.
In cosa consiste la visita medica del lavoro?
La visita medica del lavoro, come delineato nell’art. 41 del D.Lgs 81/2008, comprende:
- Anamnesi lavorativa e medica del lavoratore
Consiste nella raccolta dettagliata della storia lavorativa e medica del lavoratore.
- Esame obiettivo completo
L’esame obiettivo consiste in un’ispezione fisica approfondita del lavoratore e include la valutazione di parametri come altezza, peso, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, e un esame dei vari apparati corporei (cardiovascolare, respiratorio, muscoloscheletrico, ecc.) in relazione ai rischi specifici della mansione.
- Accertamenti diagnostici mirati al rischio.
Ad esempio, l’art. 196 del D.Lgs. 81/2008 prevede accertamenti specifici per i lavoratori esposti a rumore, come l’esame audiometrico.
- Eventuale richiesta di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio.
Il medico competente può richiedere ulteriori esami in base alla valutazione dei rischi. L’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”
Al termine, il medico competente utilizza queste informazioni per formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, come previsto dall’art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
Diritti del lavoratore: Possibilità di ricorso
Il comma 9 dell’art. 41 del D.Lgs 81/2008 stabilisce chiaramente il diritto al ricorso:
“Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.”
Questo diritto si applica anche alle visite preassuntive, contrariamente a quanto erroneamente comunicato in alcuni casi.
Il diritto di ricorso si applica a tutti i giudizi emessi dal medico competente, inclusi:
- Idoneità alla mansione specifica
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente
Il lavoratore ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione del giudizio per presentare ricorso. È importante rispettare questa scadenza, poiché i ricorsi presentati oltre il termine potrebbero non essere accolti.
Il ricorso va presentato all’organo di vigilanza territorialmente competente, che di solito è il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) dell’ASL locale.
Visite mediche del lavoro in settori specifici
Ogni professione comporta rischi specifici per la salute dei lavoratori. Per questo motivo, le visite mediche del lavoro sono personalizzate in base al settore di impiego.
Le visite mediche del lavoro per i vari settori professionali sono disciplinate principalmente dal Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Di seguito vengono riportati gli esami e le valutazioni effettuate durante le visite mediche per diverse categorie professionali.
Questa panoramica offre un’idea delle misure preventive e dei controlli specifici adottati per tutelare la salute dei lavoratori in diversi settori:
Settore della ristorazione
Nel settore della ristorazione (bar, ristoranti, mense, catering, fast food, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, street food, …) Le visite mediche includono:
- (queste cose non c’entrano con la sorveglianza sanitaria, riguardano l’HACCP che è un’altra cosa)
- Controllo della resistenza allo stress e alla fatica per turni prolungati.
- Valutazione della capacità di sollevare e trasportare pesi (vassoi, pentole, ecc.).
- Vaccinazione antitetanica (ad esempio per i lavoratori che manipolano le carni)
Autisti
Gli autisti (autisti di camion, autobus, taxi, veicoli aziendali, autisti di scuolabus, corrieri, autisti di mezzi pesanti, conducenti di veicoli di emergenza, autisti di noleggio con conducente, ..) sono soggetti a esami specifici volti a garantire la sicurezza del lavoratore e di terzi .N.B. Le visite mediche ai sensi del d. Lgs 81 /2008 rispondono sempre alla domanda: “I rischi lavorativi a cui sarà esposto il lavoratore potrebbero aggravare il suo stato di salute?”
Tuttavia, nello stesso D Lgs 81/2008 sono richiamate le norme sull’alcol e sulle droghe che sono rivolte anche alla tutela dei terzi. Le norme sull’alcol e sulle droghe si applicano solo per i lavori che rientrano in un apposito elenco.
Le valutazioni per gli autisti includono:
- Il test dei tempi di reazione è richiesto da un’altra legge, che riguarda gli esami che devono essere effettuati per gli autisti del trasporto pubblico. Inoltre, in caso di trasporto pubblico solo gli enti pubblici (es. Ospedali) possono dare l’idoneità alla mansione. Quindi al libero professionista questo tema non interessa.
- Screening per condizioni che potrebbero mettere in pericolo l’autista (epilessia, diabete, malattie cardiache).
- Test per l’uso di alcol e droghe (per guida di mezzi per cui è richiesta la patente C o superiore).
- Valutazione dello stato cardiovascolare.
- Valutazione clinica e funzionale del rachide (se l’autista è anche addetto alle operazioni di carico e scarico del mezzo)
Lavoratori notturni
I lavoratori notturni (operatori di call center, personale sanitario, addetti alla sicurezza, lavoratori della produzione industriale, operatori della logistica, personale di pulizie, addetti al trasporto pubblico, operatori di servizi di emergenza, giornalisti, personale di stazioni di servizio, …) affrontano rischi legati al cambiamento del ritmo circadiano e all’adattamento al lavoro notturno. Durante le visite mediche vengono eseguiti:
- Valutazione della capacità di adattamento ai turni notturni.
- Screening per disturbi del sonno.
- Controllo della pressione sanguigna e della salute cardiovascolare.
- Valutazione dello stato psicologico e della resistenza allo stress.
- Esame della vista in condizioni di scarsa illuminazione.
Metalmeccanici
I metalmeccanici (operai di produzione, saldatori, tornitori, fresatori, manutentori, carpentieri, addetti alle presse, montatori, operatori CNC, addetti all’assemblaggio meccanico, …) sono esposti a rumore, sforzi fisici e sostanze chimiche. Le visite mediche comprendono:
- Esame audiometrico per valutare l’esposizione al rumore.
- Test di funzionalità respiratoria per l’esposizione a polveri e fumi.
- Valutazione dell’apparato muscolo-scheletrico.
- Screening per allergie o sensibilità a metalli e sostanze chimiche.
- Controllo della vista, soprattutto per lavori di precisione.
Lavoratori dei supermercati
Le visite mediche per i lavoratori dei supermercati (cassieri, addetti al banco gastronomia, scaffalisti, magazzinieri, addetti alla pescheria, panettieri, addetti alla macelleria, addetti alle pulizie, addetti al reparto ortofrutta, responsabili di reparto, …) si concentrano sulla resistenza fisica e sulla gestione dei rischi ergonomici:
- Valutazione della capacità di sollevare e spostare carichi.
- Esame della postura e resistenza a lunghi periodi in piedi.
- Screening per allergie alimentari o a detergenti.
- Valutazione dello stato psicologico per la gestione del contatto con il pubblico.
Commessi nei negozi
I commessi (addetti alle vendite in negozi di abbigliamento, commessi di negozi di elettronica, personale di profumerie, addetti alla vendita in negozi di alimentari, commessi di librerie, addetti nei negozi di bricolage e fai-da-te, personale di gioiellerie, addetti alla vendita di calzature, commessi di negozi di giocattoli, …) devono affrontare lunghi periodi in piedi e il contatto frequente con i clienti. Le visite mediche includono:
- Valutazione della resistenza a lunghi periodi in piedi.
- Controllo della capacità di sollevare e spostare merci.
- I terminali di cassa non sono considerati videoterminali
- Valutazione dello stato psicologico per la gestione del contatto con il pubblico.
Infermieri, OSS, ASA
Gli infermieri (ospedalieri, di pronto soccorso, di sala operatoria, di terapia intensiva, domiciliari, in case di riposo, di ambulatorio, pediatrici, psichiatrici, …) sono sottoposti a visite mediche particolarmente accurate a causa dell’esposizione a malattie infettive e del lavoro fisicamente impegnativo. Le valutazioni comprendono:
- Screening per malattie infettive e controllo dell’immunizzazione.
- Valutazione della capacità di sollevare e spostare pazienti.
- Test di resistenza allo stress e ai turni di lavoro.
Impiegati
Per gli impiegati (impiegati amministrativi, operatori di call center, addetti al back office, impiegati contabili, segretari, addetti alle risorse umane, impiegati di front office, addetti alla logistica, impiegati tecnici, impiegati di marketing e comunicazione, …) le visite mediche si concentrano su problemi legati alla postura e all’uso prolungato di dispositivi elettronici. Sono previsti:
- Esame della vista per l’uso prolungato di videoterminali.
- Valutazione della postura e screening per problemi muscolo-scheletrici.
- Valutazione dello stress correlato al lavoro.
- Controllo della pressione sanguigna.
Parrucchieri
Le visite mediche per i parrucchieri (parrucchieri per uomo e donna, barbieri, acconciatori, coloristi, operatori di saloni di bellezza, specialisti in trattamenti estetici, parrucchieri per bambini, …) si focalizzano sui rischi legati all’esposizione a prodotti chimici e a movimenti ripetitivi. Le valutazioni includono:
- Screening per allergie a prodotti chimici (tinture, shampoo, ecc.).
- Valutazione della funzionalità respiratoria per esposizione a spray e prodotti volatili.
- Esame della pelle per dermatiti da contatto.
- Controllo della postura e screening per problemi muscolo-scheletrici.
- Screening per rischio di malattie infettive a trasmissione ematogena per alcuni trattamenti estetici (es. onicotecnica).
Lavoratori minorenni
Le visite mediche per i lavoratori minorenni (apprendisti, stagisti, tirocinanti in azienda, addetti alla vendita, personale di supporto in ristorazione, lavoratori in agricoltura, assistenti in strutture ricreative, apprendisti in laboratori artigianali, addetti ai servizi di pulizia, …) richiedono particolare attenzione per tutelare lo sviluppo fisico e psicologico. Vengono effettuati:
- Valutazione completa dello sviluppo fisico e psicologico.
- Screening per condizioni che potrebbero essere aggravate dal lavoro.
- Esame della maturità emotiva e capacità di gestire lo stress lavorativo.
- Controlli più frequenti rispetto ai lavoratori adulti.
- Valutazione specifica per i rischi del settore di impiego.
Visita medica preassuntiva: proteggi i tuoi dipendenti e la tua azienda
Le visite mediche preassuntive non sono solo un adempimento normativo, ma rappresentano un investimento fondamentale per la salute dell’azienda e dei suoi dipendenti.
Come studio di medicina del lavoro qualificato, offriamo servizi professionali per:
- Effettuare visite mediche preventive e periodiche in conformità con il D.Lgs. 81/2008.
- Personalizzare i protocolli sanitari in base ai rischi specifici del tuo settore.
- Implementare un programma di sorveglianza sanitaria efficace nella tua azienda.
Una corretta gestione delle visite mediche del lavoro può prevenire problemi seri e costosi in futuro. Infatti, le conseguenze del mancato rispetto delle normative sulla medicina del lavoro possono essere gravi sia dal punto di vista legale che economico.
Ricordiamo che ogni settore ha le sue specificità e rischi, e quindi richiede un approccio personalizzato. È fondamentale affidarsi a professionisti qualificati per implementare un programma di sorveglianza sanitaria efficace e su misura per la propria realtà aziendale.
Hai domande sulle visite mediche del lavoro per il tuo settore specifico? Contattaci ora per una consulenza personalizzata e assicurati di offrire ai tuoi dipendenti la migliore tutela possibile.