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Quando un quesito operativo diventa un caso di studio

Nel lavoro quotidiano di chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, capita spesso che i confini tra valutazione tecnica, interpretazione normativa e responsabilità giuridica non siano così netti come vorremmo. È proprio in questi spazi “grigi” che nascono i quesiti più interessanti – e più delicati – per il datore di lavoro, per l’RSPP e per il medico competente.

Il caso che propongo in questo articolo nasce da una richiesta molto concreta: è possibile escludere una specifica mansione dalla sorveglianza sanitaria, qualora la valutazione dei rischi – opportunamente approfondita – dimostri un livello di rischio basso o trascurabile?

Il focus riguarda in particolare il rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), con riferimento a una mansione tipica del settore food-retail, spesso sottovalutata dal punto di vista ergonomico: il banconista.

Il valore di questo approfondimento sta nel fatto che, mentre il quesito veniva analizzato sul piano tecnico-preventivo, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale che ha inciso in modo rilevante sull’interpretazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria. Questo ha trasformato una riflessione tecnica in un vero e proprio case report di interesse per datori di lavoro e professionisti della sicurezza.

banconista e cassazioneIl quesito iniziale: perché ripensare la sorveglianza sanitaria dei banconisti

Il punto di partenza è una situazione piuttosto comune.

In un’azienda del settore ristorazione organizzata su più punti vendita, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individuava, per la mansione di banconista:

  • rischio da movimentazione manuale dei carichi;
  • rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • posture prevalentemente erette;

Sulla base di questa valutazione, il protocollo sanitario aziendale prevedeva l’inclusione dei banconisti nella sorveglianza sanitaria, con periodicità definita dal medico competente.

Tuttavia, l’RSPP poneva un quesito tutt’altro che pretestuoso:

Se il rischio ergonomico è stimato come basso, e se una valutazione più approfondita con metodiche riconosciute (NIOSH per la MMC e OCRA per i movimenti ripetuti) dovesse collocare il rischio in fascia verde, avrebbe senso mantenere comunque la sorveglianza sanitaria?

La domanda era motivata da considerazioni concrete:

  • attività caratterizzata da carichi leggeri;
  • movimentazioni brevi e frammentate;
  • assenza di segnalazioni cliniche significative;
  • turnover elevato del personale;
  • esigenza di proporzionalità tra rischio e misure di prevenzione.

Dal punto di vista tecnico, il ragionamento appariva sensato. Dal punto di vista normativo e giuridico, la risposta si è rivelata molto più complessa.

La mansione di banconista: attività svolte e profilo di rischio

Prima di entrare nel merito della normativa e della giurisprudenza, è utile chiarire cosa si intende, operativamente, per mansione di banconista in ambito food-retail.

In base all’analisi delle attività lavorative, la mansione comprende generalmente:

  • servizio al cliente al banco;
  • porzionamento e taglio degli alimenti;
  • utilizzo di utensili manuali (es. rotella tagliapizza);
  • movimentazione di vassoi, teglie e contenitori;
  • operazioni di incasso;
  • pulizia ordinaria delle superfici di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichi

La MMC, in questo contesto, non riguarda sollevamenti di carichi pesanti, ma:

  • micro-sollevamenti ripetuti;
  • spostamento di carichi leggeri;
  • movimentazioni frequenti, spesso in condizioni di spazio limitato;
  • assenza di ausili meccanici specifici.

Movimenti ripetuti degli arti superiori

Il taglio degli alimenti, la presa ripetuta degli utensili e la ripetizione di gesti simili nel corso del turno possono configurare un rischio da movimenti ripetuti, soprattutto in presenza di:

  • ritmi intensi nelle ore di punta;
  • scarsa variabilità del compito;
  • limitati tempi di recupero.

L’ipotesi tecnica: valutazione approfondita con NIOSH e OCRA

Nel caso in esame, l’idea condivisa era quella di rafforzare la valutazione del rischio ergonomico mediante:

  • applicazione del metodo NIOSH per la movimentazione manuale dei carichi;
  • applicazione della checklist OCRA o dell’indice OCRA per i movimenti ripetuti.

L’obiettivo era chiaro: verificare se, dati alla mano, il rischio potesse essere collocato in una fascia di rischio basso o accettabile.

Dal punto di vista della prevenzione tecnica, questo approccio è corretto e auspicabile. Le linee guida INAIL e la buona prassi indicano chiaramente che la valutazione deve essere quanto più possibile oggettiva e documentata.

La domanda cruciale, però, non era come valutare il rischio, ma quali conseguenze operative trarre da una valutazione “verde”.

Il punto di svolta: la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 51293/2023

Mentre il quesito veniva analizzato, è emersa una pronuncia di particolare rilievo: Cassazione Penale, Sez. III, 22 dicembre 2023, n. 51293.

La sentenza riguarda proprio:

  • lavoratori con mansione di banconisti;
  • settore alimentare (gastronomia di supermercato);
  • rischio da movimentazione manuale dei carichi;
  • obbligo di sorveglianza sanitaria.

Il caso giudiziario in sintesi

Nel caso esaminato dalla Corte:

  • il DVR aziendale stimava il rischio da MMC come basso o medio;
  • i lavoratori non erano sottoposti a sorveglianza sanitaria;
  • il giudice di primo grado aveva ritenuto non doverosa la sorveglianza, proprio in virtù del basso livello di rischio;
  • la Procura ha impugnato la sentenza.

La Cassazione ha annullato l’assoluzione, fornendo un’interpretazione molto chiara (e severa) degli articoli 167, 168 e 41 del D.Lgs. 81/2008.

Il principio affermato dalla Cassazione

Il passaggio chiave della sentenza può essere sintetizzato così:

In presenza di attività di movimentazione manuale dei carichi, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, indipendentemente dal livello di rischio stimato nel DVR.

Secondo la Corte:

  • la MMC è un rischio tipizzato dal legislatore;
  • l’art. 168, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 impone una condotta obbligatoria;
  • la valutazione del rischio incide non sull’obbligo di attivare la sorveglianza, ma esclusivamente su frequenza e contenuti delle visite;
  • il margine di discrezionalità del medico competente riguarda la periodicità, non l’an della sorveglianza.

In altri termini: rischio basso non equivale a sorveglianza eliminabile.

Implicazioni operative per datori di lavoro e RSPP

Questa pronuncia ha ricadute molto concrete.

  1. DVR e sorveglianza sanitaria

Se nel DVR è formalmente individuata una attività riconducibile alla MMC, il datore di lavoro:

  • non può basarsi esclusivamente sulla stima “bassa” del rischio per escludere la sorveglianza;
  • deve prevedere la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41.
  1. Valutazione NIOSH e OCRA: a cosa servono davvero

Le metodiche di valutazione ergonomica:

  • non perdono valore;
  • restano fondamentali per migliorare l’organizzazione del lavoro;
  • consentono di modulare la periodicità delle visite;
  • supportano scelte preventive coerenti.

Ma, alla luce della giurisprudenza, non possono essere utilizzate per azzerare l’obbligo di sorveglianza sanitaria in presenza di MMC.

  1. Responsabilità del medico competente

Il medico competente:

  • non può “scegliere” se attivare o meno la sorveglianza in presenza di MMC;
  • può e deve invece motivare la periodicità;
  • deve documentare le ragioni delle scelte clinico-preventive;
  • deve tenere conto non solo della normativa, ma anche dell’orientamento giurisprudenziale.

E il rischio da movimenti ripetuti?

La sentenza riguarda espressamente la MMC, ma apre una riflessione anche sui movimenti ripetuti degli arti superiori.

Pur non essendo sovrapponibili dal punto di vista normativo, è prudente considerare che:

  • anche il rischio da movimenti ripetuti è dettagliatamente normato;
  • anche in questo caso il legislatore attribuisce rilievo alla prevenzione sanitaria;
  • in caso di contenzioso, l’orientamento potrebbe essere esteso per analogia.

Questo non significa che ogni movimento ripetuto imponga automaticamente la sorveglianza, ma suggerisce un approccio prudenziale, soprattutto quando il rischio è formalmente individuato nel DVR.

rischio basso ma sorveglianza sanitaria obligatoriaConclusioni: lezioni apprese dal caso

Questo caso dimostra come, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  • la valutazione tecnica del rischio è necessaria ma non sempre sufficiente;
  • la giurisprudenza può incidere profondamente sulle scelte operative;
  • la proporzionalità delle misure deve fare i conti con interpretazioni normative vincolanti.

Per datori di lavoro e RSPP, il messaggio è chiaro:

prima di ipotizzare l’esclusione di una mansione dalla sorveglianza sanitaria, è indispensabile verificare non solo la stima del rischio, ma anche il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Nel caso della movimentazione manuale dei carichi, la recente sentenza della Cassazione rende oggi questa scelta non prudente e difficilmente difendibile, anche in presenza di un rischio apparentemente basso.

 

Questo articolo ha finalità informative e di approfondimento tecnico-normativo. Per valutazioni specifiche è sempre necessario fare riferimento al DVR aziendale e al confronto tra datore di lavoro, RSPP e medico competente.

Simone Pratò
Autore: Dr. Simone Pratò
Medico competente • Specialista in Medicina del Lavoro e Geriatria

Sono un medico specializzato in medicina del lavoro, geriatria e radioprotezione. Supporto aziende pubbliche e private nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, offrendo sorveglianza sanitaria, consulenza normativa e formazione. Collaboro con il portale DatoreLavoro.it e ho pubblicato diversi contributi scientifici in ambito medico.
Scopri di più su chi sono e come lavoro.

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