Movimentazione Manuale Carichi e Sorveglianza Sanitaria: un caso reale alla luce della Cassazione
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Quando un quesito operativo diventa un caso di studio
Nel lavoro quotidiano di chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, capita spesso che i confini tra valutazione tecnica, interpretazione normativa e responsabilità giuridica non siano così netti come vorremmo. È proprio in questi spazi “grigi” che nascono i quesiti più interessanti – e più delicati – per il datore di lavoro, per l’RSPP e per il medico competente.
Il caso che propongo in questo articolo nasce da una richiesta molto concreta: è possibile escludere una specifica mansione dalla sorveglianza sanitaria, qualora la valutazione dei rischi – opportunamente approfondita – dimostri un livello di rischio basso o trascurabile?
Il focus riguarda in particolare il rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), con riferimento a una mansione tipica del settore food-retail, spesso sottovalutata dal punto di vista ergonomico: il banconista.
Il valore di questo approfondimento sta nel fatto che, mentre il quesito veniva analizzato sul piano tecnico-preventivo, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale che ha inciso in modo rilevante sull’interpretazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria. Questo ha trasformato una riflessione tecnica in un vero e proprio case report di interesse per datori di lavoro e professionisti della sicurezza.
Il quesito iniziale: perché ripensare la sorveglianza sanitaria dei banconisti
Il punto di partenza è una situazione piuttosto comune.
In un’azienda del settore ristorazione organizzata su più punti vendita, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individuava, per la mansione di banconista:
- rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori;
- posture prevalentemente erette;
Sulla base di questa valutazione, il protocollo sanitario aziendale prevedeva l’inclusione dei banconisti nella sorveglianza sanitaria, con periodicità definita dal medico competente.
Tuttavia, l’RSPP poneva un quesito tutt’altro che pretestuoso:
Se il rischio ergonomico è stimato come basso, e se una valutazione più approfondita con metodiche riconosciute (NIOSH per la MMC e OCRA per i movimenti ripetuti) dovesse collocare il rischio in fascia verde, avrebbe senso mantenere comunque la sorveglianza sanitaria?
La domanda era motivata da considerazioni concrete:
- attività caratterizzata da carichi leggeri;
- movimentazioni brevi e frammentate;
- assenza di segnalazioni cliniche significative;
- turnover elevato del personale;
- esigenza di proporzionalità tra rischio e misure di prevenzione.
Dal punto di vista tecnico, il ragionamento appariva sensato. Dal punto di vista normativo e giuridico, la risposta si è rivelata molto più complessa.
La mansione di banconista: attività svolte e profilo di rischio
Prima di entrare nel merito della normativa e della giurisprudenza, è utile chiarire cosa si intende, operativamente, per mansione di banconista in ambito food-retail.
In base all’analisi delle attività lavorative, la mansione comprende generalmente:
- servizio al cliente al banco;
- porzionamento e taglio degli alimenti;
- utilizzo di utensili manuali (es. rotella tagliapizza);
- movimentazione di vassoi, teglie e contenitori;
- operazioni di incasso;
- pulizia ordinaria delle superfici di lavoro.
Movimentazione manuale dei carichi
La MMC, in questo contesto, non riguarda sollevamenti di carichi pesanti, ma:
- micro-sollevamenti ripetuti;
- spostamento di carichi leggeri;
- movimentazioni frequenti, spesso in condizioni di spazio limitato;
- assenza di ausili meccanici specifici.
Movimenti ripetuti degli arti superiori
Il taglio degli alimenti, la presa ripetuta degli utensili e la ripetizione di gesti simili nel corso del turno possono configurare un rischio da movimenti ripetuti, soprattutto in presenza di:
- ritmi intensi nelle ore di punta;
- scarsa variabilità del compito;
- limitati tempi di recupero.
L’ipotesi tecnica: valutazione approfondita con NIOSH e OCRA
Nel caso in esame, l’idea condivisa era quella di rafforzare la valutazione del rischio ergonomico mediante:
- applicazione del metodo NIOSH per la movimentazione manuale dei carichi;
- applicazione della checklist OCRA o dell’indice OCRA per i movimenti ripetuti.
L’obiettivo era chiaro: verificare se, dati alla mano, il rischio potesse essere collocato in una fascia di rischio basso o accettabile.
Dal punto di vista della prevenzione tecnica, questo approccio è corretto e auspicabile. Le linee guida INAIL e la buona prassi indicano chiaramente che la valutazione deve essere quanto più possibile oggettiva e documentata.
La domanda cruciale, però, non era come valutare il rischio, ma quali conseguenze operative trarre da una valutazione “verde”.
Il punto di svolta: la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 51293/2023
Mentre il quesito veniva analizzato, è emersa una pronuncia di particolare rilievo: Cassazione Penale, Sez. III, 22 dicembre 2023, n. 51293.
La sentenza riguarda proprio:
- lavoratori con mansione di banconisti;
- settore alimentare (gastronomia di supermercato);
- rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- obbligo di sorveglianza sanitaria.
Il caso giudiziario in sintesi
Nel caso esaminato dalla Corte:
- il DVR aziendale stimava il rischio da MMC come basso o medio;
- i lavoratori non erano sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- il giudice di primo grado aveva ritenuto non doverosa la sorveglianza, proprio in virtù del basso livello di rischio;
- la Procura ha impugnato la sentenza.
La Cassazione ha annullato l’assoluzione, fornendo un’interpretazione molto chiara (e severa) degli articoli 167, 168 e 41 del D.Lgs. 81/2008.
Il principio affermato dalla Cassazione
Il passaggio chiave della sentenza può essere sintetizzato così:
In presenza di attività di movimentazione manuale dei carichi, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, indipendentemente dal livello di rischio stimato nel DVR.
Secondo la Corte:
- la MMC è un rischio tipizzato dal legislatore;
- l’art. 168, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 impone una condotta obbligatoria;
- la valutazione del rischio incide non sull’obbligo di attivare la sorveglianza, ma esclusivamente su frequenza e contenuti delle visite;
- il margine di discrezionalità del medico competente riguarda la periodicità, non l’an della sorveglianza.
In altri termini: rischio basso non equivale a sorveglianza eliminabile.
Implicazioni operative per datori di lavoro e RSPP
Questa pronuncia ha ricadute molto concrete.
- DVR e sorveglianza sanitaria
Se nel DVR è formalmente individuata una attività riconducibile alla MMC, il datore di lavoro:
- non può basarsi esclusivamente sulla stima “bassa” del rischio per escludere la sorveglianza;
- deve prevedere la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41.
- Valutazione NIOSH e OCRA: a cosa servono davvero
Le metodiche di valutazione ergonomica:
- non perdono valore;
- restano fondamentali per migliorare l’organizzazione del lavoro;
- consentono di modulare la periodicità delle visite;
- supportano scelte preventive coerenti.
Ma, alla luce della giurisprudenza, non possono essere utilizzate per azzerare l’obbligo di sorveglianza sanitaria in presenza di MMC.
Il medico competente:
- non può “scegliere” se attivare o meno la sorveglianza in presenza di MMC;
- può e deve invece motivare la periodicità;
- deve documentare le ragioni delle scelte clinico-preventive;
- deve tenere conto non solo della normativa, ma anche dell’orientamento giurisprudenziale.
E il rischio da movimenti ripetuti?
La sentenza riguarda espressamente la MMC, ma apre una riflessione anche sui movimenti ripetuti degli arti superiori.
Pur non essendo sovrapponibili dal punto di vista normativo, è prudente considerare che:
- anche il rischio da movimenti ripetuti è dettagliatamente normato;
- anche in questo caso il legislatore attribuisce rilievo alla prevenzione sanitaria;
- in caso di contenzioso, l’orientamento potrebbe essere esteso per analogia.
Questo non significa che ogni movimento ripetuto imponga automaticamente la sorveglianza, ma suggerisce un approccio prudenziale, soprattutto quando il rischio è formalmente individuato nel DVR.
Conclusioni: lezioni apprese dal caso
Questo caso dimostra come, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- la valutazione tecnica del rischio è necessaria ma non sempre sufficiente;
- la giurisprudenza può incidere profondamente sulle scelte operative;
- la proporzionalità delle misure deve fare i conti con interpretazioni normative vincolanti.
Per datori di lavoro e RSPP, il messaggio è chiaro:
prima di ipotizzare l’esclusione di una mansione dalla sorveglianza sanitaria, è indispensabile verificare non solo la stima del rischio, ma anche il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Nel caso della movimentazione manuale dei carichi, la recente sentenza della Cassazione rende oggi questa scelta non prudente e difficilmente difendibile, anche in presenza di un rischio apparentemente basso.
Questo articolo ha finalità informative e di approfondimento tecnico-normativo. Per valutazioni specifiche è sempre necessario fare riferimento al DVR aziendale e al confronto tra datore di lavoro, RSPP e medico competente.