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Normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

La sicurezza sul lavoro costituisce un aspetto fondamentale in ogni organizzazione aziendale e vista la grande importanza, numerose sono le volte che sono state fatte delle ulteriori integrazioni, poiché di volta in volta si vanno ad approfondire numerosi aspetti.

Vista l’importanza dell’argomento gli interventi normativi sono stati molteplici, alcuni volti ad integrare il Testo Unico, altri a specificare alcuni aspetti non toccati dal D.Lgs. 81 08.

Normative sulla sicurezza: il Testo Unico.

Il riferimento di legge principale è il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Decreto Legislativo 81/08).

In questo unico testo sono presenti le norme relative alla sorveglianza sanitaria, alla prevenzione nei luoghi di lavoro, alla segnaletica di sicurezza e ai rischi generici.

Prima e dopo ciò, vari interventi legislativi, a livello nazionale e comunitario, hanno inserito dei tasselli importanti per disciplinare la sicurezza dei lavoratori operanti nelle imprese e garantirne i diritti.

Nel 2021 il decreto legge fiscale ha aggiornato, in particolare, viste le numerose morti e incidenti da infortuni sul lavoro, le varie normative, imponendo nuove regole circa la formazione e le attività di vigilanza dell’ispettorato.

Il Testo Unico è il punto dii riferimento principale, ma successivamente sono state introdotte delle normative che lo richiamano in diverse parti e lo integrano in altre laddove ha mostrato delle carenze.

Prima del D.Lgs 81/08

Ripercorrendo a grandi linee i passaggi fondamentali e le tappe per arrivare al testo unico, occorre evidenziare come la normativa italiana già si era preoccupata del tema sicurezza sul lavoro.

Partiamo con il dire che il decreto legislativo 81/08 contiene la normativa riferita a tutte le tipologie di imprese e a tutte le tipologie di lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto che possiedono.

Le normative sulla sicurezza partono dal CODICE CIVILE, in particolare dall’art. 2087, il quale obbliga il datore di lavoro ad adottare “nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Da tale articolo si evince che le misure che dovrà adottare il datore di lavoro per garantire sicurezza dei suoi dipendenti dipendono dalla particolarità del lavoro (la specifica attività svolta), l’esperienza (il numero di anni che vede i dipendenti impegnati in una certa mansione) e la tecnica (il livello di progresso tecnologico raggiunto in ambito di sicurezza del lavoro).

Poi il parlamento italiano ha proceduto con la stesura ed approvazione della Legge 300/1970 (meglio nota come “Statuto dei Lavoratori”), dove, all’art. 9, si parla di “tutela della salute e dell’integrità fisica”, facendo riferimento all’applicazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e all’adozione degli strumenti per tutelare ogni diritto dei lavoratori alla sicurezza e alla incolumità fisica e psicologica.

Sempre nello Statuto dei Lavoratori, all’art. 41, si puntualizza che ogni iniziativa economica non può essere svolta in maniera da recare danno alla sicurezza umana e alla salute in generale del lavoratore, e che lo Stato si riserva naturalmente il diritto di controllare che ogni attività lavorativa sia svolta in conformità alle norme vigenti.

Ma è il Decreto Legislativo 81/08, meglio noto come “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” che ha rappresentato un punto di svolta in questo ambito, perché raccoglie al suo interno tutte le normative precedentemente adottate e ne specifica i vari aspetti in un unico riferimento legislativo (detto appunto “testo unico” proprio per questo motivo).

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Tutele e Soggetti Delegati

Tutele previste nel Testo Unico

Il Testo Unico stabilisce alcune misure generali di tutela, tra le quali annoveriamo:

  • valutazione del rischio dei lavoratori;
  • gestione, amministrazione e riduzione dei rischi dei lavoratori;
  • attenzione particolare nell’utilizzo di agenti fisici, chimici e biologici negli ambienti di lavoro (compreso ogni tipo di ufficio)
  • controllo sanitario degli operatori;
  • formazione specifica per lavoratori, preposti, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • aggiornamento dedicato a chi deve eseguire una formazione specifica, attraverso approfondimenti in conformità alle modifiche della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Tutto questo deve essere eseguito per garantire una diminuzione del bilancio degli infortuni sul lavoro.

Le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro chiarisce anche che il datore di lavoro è il soggetto responsabile delle norme di sicurezza.

I lavoratori hanno diritto a fare ricorso alla Corte di Cassazione nel caso in cui si verifichino eventi che arrechino danni alla persona stessa.

Una delle misure generali più importanti introdotte dal Testo Unico è rappresentata dalla valutazione dei rischi. Proprio per questo, uno degli obblighi previsti dall’intervento legislativo è la redazione di un particolare documento: il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), il quale contiene i seguenti elementi:

  • la relazione sulla valutazione dei rischi, dove vengono indicati i criteri per stabilire le misure di protezione e prevenzione aggiunte e i dispositivi di protezione utilizzati;
  • il programma delle procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza delle strutture e infrastrutture aziendali;
  • l’individuazione delle mansioni cui sono correlati rischi specifici, come particolari tipologie di sostegno per i lavoratori che operano sui cantieri

Soggetti Responsabili

La responsabilità della redazione del DVR è del datore di lavoro.

Il documento è redatto in collaborazione con il RSPP e il medico competente del lavoro.

Anche il DVR va sottoposto a periodici aggiornamenti, secondo le disposizioni di legge. Il mancato aggiornamento comporta responsabilità anche molto gravi in capo al datore di lavoro.

Per garantire il corretto svolgimento delle norme in materia di sicurezza a sostegno del datore di lavoro, il quale si trova far carico di ogni responsabilità, ci sono:

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede ad individuare tutti i rischi e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle regole aziendali.

Elabora sia misure protettive che preventive e le varie procedure di sicurezza. Uno dei suoi compiti è anche quello di informare i lavoratori delle varie formazioni, partecipando anche lui a consultazioni in materia di salute e sicurezza.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una persona eletta o scelta per rappresentare i lavoratori. Tale elezione o la designazione deve essere comunicata all’INAIL, poiché per lui sarà obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore.

Altro gruppo di lavoro che deve essere designato è la Squadra antincendio, cioè un gruppo di lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione e adottare i provvedimenti necessari sia in caso di incendio, che di terremoto.

Il gruppo deve essere composto da 5 lavoratori, uno dei quali può anche essere il datore di lavoro.

Per essere designati come addetti antincendio è necessario frequentare il corso antincendio la cui durata varia a seconda del rischio insito della sede dell’attività (basso-medio-alto).

Normative sulla Sicurezza: gli Accordi Stato-Regioni

Nonostante il Decreto 81/08 abbia semplificato ed accorpato parecchie leggi, la normativa sulla sicurezza rimane comunque molto articolata ed è per questo motivo che ci si affida a consulenti specializzati e professionisti esterni.

Inoltre la legge deve comunque essere coordinata a livello nazionale ed interagire con i livelli amministrativi inferiori ed attuativi.

Per questo i dettagli sulle modalità di attuazione di alcune parti della legge sono demandate agli Accordi Stato Regioni, i quali nel corso degli anni si sono evoluti ed aggiornati. Questi sono stati negli anni gli elaborati realizzati ed aggiornati:

  1. Accordo Stato Regioni 26/01/2006
  2. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori
  3. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione dei Datori di lavoro
  4. Accordo Stato Regioni 22/02/2012 Attrezzature
  5. Decreto Interministeriale Requisiti del Formatore Marzo 2013
  6. Accordo Stato Regioni 25/07/2012 Piani di autocontrollo
  7. Accordo Stato Regioni 7/07/2016

Alla data di 20 luglio 2022 sono rimasti questi qui sopra quelli in vigore, anche se è in via di approvazione il nuovo accordo Stato Regioni (era previsto per il 30 giugno 2022, ma la data è slittata a momento da definire.)

Tali Accordi sono importanti perché uniformano la disciplina e la realizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (soggetti attuatori, argomenti dei moduli, modalità di erogazione, attrezzature, attestati, ecc…)

Autore

Simone Pratò

dott. Simone Pratò

Specialista in medicina del lavoro - Specialista in geriatria
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