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La valutazione rischio amianto è quel documento che delinea il pericolo che i lavoratori di un’impresa siano sottoposti a polveri sottili derivanti dall’ormai noto materiale fibroso costituito da silicati.

Nonostante il rischio amianto sia ben presente in diverse realtà produttivi e svarianti ambienti di lavoro, una recente sentenza di Cassazione emanata il 31 gennaio 2018, ha sdoganato anche le responsabilità penali conseguenti alla mancata valutazione rischio Amianto per i lavoratori esposti a tale materiale.

Cos’è l’amianto

L’amianto (o asbesto) è un minerale che, almeno fino agli inizi degli anni ’90, è stato ampiamente utilizzato in Italia nella realizzazione di strutture, prima che ne fosse scoperto l’effetto deleterio per la salute.

Nelle imprese dove i lavoratori sono esposti a tale rischio per la presenza di amianto in impianti e strutture, o in quelli che operano nelle attività di smaltimento dello stesso, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una specifica valutazione rischio amianto.

Rischio amianto: cosa provoca?

L’amianto è rischioso perché quando si deteriora vengono disperse nell’aria fibre che, se inalate, possono provocare alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare.

Ecco perché fa parte a pieno titolo del piano per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una mancata corretta valutazione rischio amianto può provocare gravi conseguenze per il lavoratore e perciò è stata emanata una legge (la legge 257 del 27 Marzo 1992) che ne ha vietato l’importazione, l’utilizzo e la commercializzazione.

Tale legge, però, non prevede l’obbligo di rimozione delle strutture già edificate, ma vieta unicamente di fabbricare nuovi prodotti in amianto.

Ecco perché nasce l’esigenza di effettuare una valutazione rischio amianto e inserita all’interno della documentazione per la protezione e prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Valutazione rischio amianto 1600x1200

Valutazione rischio amianto: un monitoraggio continuo

La necessità di tenere monitorato l’amianto è il motivo per cui, la legge del 1992, impone la segnalazione all’ASL della presenza di amianto nelle strutture.

Il D. Lgs. 81 del 2008 obbliga il datore di lavoro a valutare “tutti” i rischi connessi all’attività di impresa, compresi quelli derivanti l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Se il datore di lavoro si trova ad essere il proprietario dell’immobile nel quale si lavora con MCA, non è obbligato a provvedere la rimozione.

Se il materiale, invece, si ritiene che non rilascia fibre nell’aria e quindi non è friabile, allora basterà:

  • Monitorare lo stato di concentrazione delle fibre nell’immobile;
  • Ispezionare visivamente il luogo in modo da stabilire le condizioni del materiale e far presente i fattori che possono portare a futuri danneggiamenti;
  • Programmare i controlli e la manutenzione (come richiesto nel DM 06/09/94)

Cosa fare in presenta di amianto?

Per ridurre il rischio amianto la soluzione migliore rimane la bonifica di quelle strutture nelle quali è inserito.

Nella valutazione del rischio, il datore di lavoro deve quindi tenere in considerazione principalmente i propri lavoratori esposti all’amianto poiché operano nell’edificio in modo abituale.

In tale valutazione si possono eseguire le seguenti fasi:

  • dichiarare nel documento di valutazione del rischio (DVR) la presenza del rischio amianto, i materiali che lo contengono e il potenziale rilascio di fibre
  • individuare il personale che può operare a contatto con l’MCA in base al tipo di attività e al grado di esposizione
  • definire i dispositivi di protezione individuali più adatti
  • provvedere ad apposita formazione, informazione e addestramento per i lavoratori.
  • fornire informazioni sulla presenza di amianto agli eventuali lavoratori esterni (di aziende terze) chiamati alla manutenzione dell’amianto
  • prevedere un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché indicare tempi e metodi per gli interventi di bonifica
  • misure di prevenzione da attuare per gli addetti alla manutenzione (DM 06/09/1994).

Valutare il rischio amianto significa quindi verificare la probabilità che queste vengano rilasciate dai materiali e successivamente inalate. 

Il Medico del Lavoro sarà il soggetto che dovrà anche definire la modalità di gestione e trattamenti di questi materiali al fine di garantire la salubrità dei lavoratori.

La normativa sulla sicurezza italiana detta un limite di esposizione professionale pari a 100 ff/l medie su 8h per tutte le tipologie di fibre di amianto (actinolite, grunerite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite).

Si tratta di un limite tecnico applicabile alle sole attività di bonifiche, manutenzioni e ai rarissimi casi in cui ci si espone ad amianto naturale.

Purtroppo però, “anche una sola fibra di amianto può ammalare“, infatti, come per altri cancerogeni, non esiste una soglia di esposizione che può essere definita “sicura”.

Se questo è vero dal punto di vista statistico, è altrettanto vero che tutti i dati a disposizione ci confermano che il rischio di contrarre le malattie è proporzionale alla quantità di fibre inalate e che l’esposizione al fumo di sigaretta aumenta in maniera significativa tale rischio.

Valutazione Rischio Amianto: altri obblighi per il datore di lavoro

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro specifica altri obblighi per il datore di lavoro in tema di rischio amianto.

Prima di tutto egli è tenuto a fornire ai lavoratori – prima dell’inizio dell’attività – tutte le informazioni in merito a:

  • possibili rischi per la salute legati all’esposizione;
  • norme igieniche da osservare;
  • corrette modalità per pulire e usare indumenti protettivi e DPI;
  • misure di precauzione;
  • valori limite e necessità di monitoraggio ambientale.

I lavoratori esposti sono tenuti, inoltre, a ricevere dal datore di lavoro un’adeguata formazione in materia di prevenzione e sicurezza.

Altro aspetto importante riguarda la sorveglianza sanitaria, estremamente necessaria, ancor prima che il lavoratore inizi a svolgere le attività di manutenzione, rimozione, smaltimento di amianto.

Successivamente, ogni tre anni o con periodicità stabilita dal medico competente, deve essere eseguita manutenzione.

ALTRI RISCHI CONNESSI ALLA SICUREZZA IN AZIENDA

  • Valutazione rischio incendio 1600x1200 Valutazione Rischio Incendio
  • Valutazione rischio illuminazione 1600x1200 Valutazione Rischio Illuminazione
  • Valutazione rischio chimico 1080x1080 Valutazione Rischio Chimico
  • Valutazione rischio biologico 1600x1200 Valutazione Rischio Biologico
  • Valutazione rischi agenti fisici 2 Valutazione Rischi Agenti Fisici

Autore

Simone Pratò

dott. Simone Pratò

Specialista in medicina del lavoro - Specialista in geriatria
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