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La valutazione rischio chimico deve essere fatta come elemento di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il D.lgs. 81/2008 definisce gli agenti chimici “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

Di cosa si tratta?

Oggi, la presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, rappresenta uno dei più diffusi rischi (rischio chimico, appunto) presenti sui luoghi di lavoro.

Infatti, il rischio chimico non è presente solo nelle industrie chimiche e nei laboratori, ma è presente in tutte le aziende che utilizzano determinati tipi di sostanze (come prodotti per la pulizia, per la disinfezione, per la conservazione degli alimenti, ecc.).

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare una valutazione rischio chimico sul luogo di lavoro e, se vengono superati i valori limite di esposizione, deve essere elaborato e applicato una serie di misure tecniche che possano ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne potrebbero conseguire.

Valutazione rischio chimico 1080x1080

Classificazione del rischio chimico

Gli agenti chimici vengono suddivisi in:

  • Agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, le quali si dividono in infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
  • Agenti con proprietà tossicologiche, le quali di dividono in nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, tetratogene e cancerogene.

Ciò che è necessario per valutare l’eventuale pericolosità di un prodotto chimico è l’etichettatura, definita dal regolamento europeo in vigore dal 1° giugno 2015.

Essa definisce 9 pittogrammi di rischio, ognuno dei quali mostra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza.

Ogni pittogramma è riconoscibile per la forma romboidale in campo bianco con cornice rossa.

L’art. 222 del D.lgs. 81/2008 suddivide gli agenti chimici pericolosi in:

  • agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche.

Proprio per garantire una buona valutazione rischio chimico, il Datore di Lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.

Deve tenere conto delle proprietà intrinseche dei prodotti trattati, il livello, il modo e la durata dell’esposizione, le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti e tutti gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti.

Cause possibili di rischio chimico

L’art. 223 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione rischio chimico all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza.

Le principali cause da rischio chimico sono:

  • Incendi o esplosioni;
  • Contatto con agenti chimici;

La maggior parte di infortuni sui luoghi di lavoro da rischio chimico è dovuta proprio da questi; ciò potrebbe accadere da una combinazione di procedure di lavoro errate con uno o più dei seguenti fattori:

  • Attrezzature di lavoro e DPI non adeguati;
  • Ambienti che non rispondono ai requisiti di sicurezza;

Solitamente, se è stata fatta qualche mossa falsa da parte del lavoratore perché non è stato formato abbastanza.

Il contatto con agenti chimici, invece, può essere generato da:

  • Esposizioni inalatorie o cutanee;
  • Mancanza di DPI;
  • Materiali pericolosi dovuti alla loro natura, trasformazione e stoccaggio.

Queste problematiche, invece, derivano dall’utilizzo di prodotti volatili che provocano intossicazioni acute in luoghi non dotati di sistemi di ventilazione/aspirazione, assenza di sistemi di rilevamento dedicati, di areazione, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc.

Elementi per fare la valutazione rischio chimico

Quindi, in questo caso, la valutazione del rischio chimico deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

Ma quindi, come viene eseguita?

Per la valutazione del rischio, è possibile utilizzare sistemi che si basano su algoritmi (relazioni di tipo matematico o modelli grafici).

Quello che è stato appositamente configurato per questo rischio si chiama Modello di Valutazione Rischio Chimico, denominato con un acronimo MoVaRisCh, che è stato approvato da gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.

Il modello, attraverso l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge, consente di classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in due rischi relativi alla salute del lavoratore: rischio rilevante o irrilevante.

Un’altra metodologia di valutazione del rischio chimico è CHEOPE-CLP che associa a ciascun agente chimico una serie di indici di pericolo, ciascuno relativo ad una particolare tipologia di pericolo.

Le modalità di esposizione prese in considerazione in questo modello sono:

  • Inalazione;
  • Contatto con la pelle;
  • Ingestione;
  • Irraggiamento;
  • Onda d’urto.

Per ciascun agente chimico implicato in ciascuna mansione, vengono calcolati, come somma logaritmica, gli indici di rischio complessivi per tipologia di pericolo.

La valutazione rischio chimico è sempre obbligatoria, poiché la piena responsabilità ricade nel Datore di Lavoro, il quale valuta tutti i rischi presenti all’interno dell’azienda.

L’esito della valutazione deve essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:

Il Datore di Lavoro, secondo l’art. 229 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori esposti agli agenti chimici a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico del Lavoro.

La sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma, una volta l’anno, sia prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione, poi una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente, infine, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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Autore

Simone Pratò

dott. Simone Pratò

Specialista in medicina del lavoro - Specialista in geriatria

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