Sicurezza sui luoghi di lavoro – Premessa
I rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro sono presenti in tutte le aziende:
grandi e piccole, con tanti lavoratori o con un solo impiegato!
Parlando di rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro è facile pensare ad alcuni comparti industriali: manifatturiero, metallurgico, edilizia, etc.
Invece, in altre tipologie di attività i rischi per la salute sono meno evidenti e la retorica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro può non sembrare subito plausibile.
Si pensi ad un commerciante al dettaglio ed a studi professionali con pochi impiegati.
Chi, entrando in ufficio o in negozio avverte di essere in pericolo?
Infatti, nonostante sia obbligatorio, non è un mistero che tutt’oggi alcune attività continuino a non avere un documento di valutazione di rischi.
Dottore, nella mia attività lavora solo un’impiegata che sta sempre seduta: che rischi ci potrebbero mai essere?
Quando si parla di rischi sul posto di lavoro bisogna pensare anche ad eventualità comuni.
A titolo meramente esemplificativo si fa presente che nei Paesi europei il maggior numero di infortuni in tutti i settori, dall’industria pesante al lavoro d’ufficio, è dovuto a scivolamenti, inciampi e cadute in piano.
Le cause sono quasi sempre le stesse: cattiva manutenzione del pavimento, ostacoli come cavi che corrono sul pavimento o superfici bagnate o ghiacciate.
Queste tipologie di infortunio, apparentemente di poco conto, determinano un’assenza del lavoratore per oltre un mese nel 65% dei casi, per fratture o commozioni cerebrali.
Attenzione perché, anche in questi casi, le possibili spiacevoli conseguenze per il titolare dell’attività si possono dedurre dalla sentenza del 9.6.2016 della Corte di appello di L’Aquila, che confermava la sentenza di primo grado, che ha dichiarato la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni personali di un dipendente che aveva inciampato sul bordo di un tappeto di gomma, e urtava con il ginocchio destro contro un carrello, riportando lesioni guaribili in alcuni mesi.
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro - Sommario
Cosa si intende per sicurezza sui luoghi di lavoro?
Quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro si intende l’implementazione in una determinata azienda di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi, previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (d lgs 81 2008) e considerati obbligatori dal legislatore a garanzia di tutti coloro che prestano la propria opera all’interno di un’impresa, sia essa pubblica che privata.
L’obiettivo della normativa sulla sicurezza sul lavoro è la prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Questo risultato è perseguibile riducendo al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute presenti in azienda.
Perché la sicurezza sui luoghi di lavoro è importante?
La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo normativo volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Infortuni e malattie professionali hanno costi diretti e indiretti a carico delle aziende stesse.
Implementare un sistema per la gestione della sicurezza significa abbattere i costi aziendali dovuti a malus assicurativi, perdita di produttività, richieste risarcitorie, sanzioni amministrative ed eventuali opere di bonifica prescritte dagli organi di vigilanza.
Responsabile sicurezza sul lavoro
Sul rischio incolumità per il lavoratore, la giurisprudenza riconosce una posizione di garanzia a tutte le figure definite dal Testo Unico a cui sono riconducibili poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro è la figura giuridica in capo alla quale è individuata la responsabilità della sicurezza in azienda.
Tuttavia la normativa prevede che il datore di lavoro possa nominare una serie di collaboratori e consulenti che, assieme a lui, diventano garanti della prevenzione e protezione dei lavoratori.
Essere in posizione di garanzia significa avere responsabilità civile e penale, in misura proporzionale al ruolo ricoperto nella gerarchia aziendale: a partire dal datore di lavoro, fino alle figure di dirigente, preposto e medico competente.
Legge sicurezza sul lavoro
Il punto di riferimento normativo è il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 o d lgs 81 2008), il quale razionalizza e concentra su di un unico documento tutte le specifiche riguardanti questo ambito operativo.
In realtà, nonostante l’ambizione di essere un Testo Unico, al suo interno sono numerosi i riferimenti ad altre leggi in materia di sicurezza.
Complicando di conseguenza l’approccio alla materia.
Il primo Testo Unico sulla Sicurezza (del 2008, appunto) è stato via via aggiornato, migliorando gli aspetti più controversi e qui potete trovare il Testo Unico aggiornato.
Le figure della Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il d lgs 81 2008 definisce le figure che avranno un ruolo nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, attribuendone obblighi e responsabilità. Di seguito l’elenco dei ruoli che approfondiremo:
- Il datore di lavoro
- Il dirigente
- Il preposto
- Il Medico Competente
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
Il datore di lavoro
Il datore di lavoro è la figura apicale nell’organigramma della sicurezza, a cui fanno capo innumerevoli responsabilità. In tabella ne sono elencate alcune.
Chi è il datore di lavoro?
Per datore di lavoro non si intende solamente l’imprenditore, ma bensì tutti quei soggetti che, nell’ambito delle loro funzioni, hanno la responsabilità dell’organizzazione del lavoro o dell’unità produttiva.
In pratica sono inquadrati in questo ruolo tutti coloro che esercitano dei poteri decisionali e di spesa nel proprio settore o luogo di lavoro, a seconda degli asseti organizzativi che l’impresa, pubblica o privata, si sono dati.
Nell’ambito della Pubblica Amministrazione il datore di lavoro è il dirigente o funzionario con qualifica dirigenziale, individuato dagli organismi preposti alla sua nomina.
Quali obblighi per il datore di lavoro?
A titolo esemplificativo:
- valutazione di tutti i rischi con elaborazione del relativo documento di
- valutazione dei rischi(DVR);
- nomina RSPP (quando prevista);
- nomina Medico Competente (quando prevista);
- inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (quando prevista);
- adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
- vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi sulla sicurezza del preposto e dei lavoratori;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- organizzare il servizio di primo soccorso all’interno dell’azienda;
- designare i lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso, lotta antincendio e di gestione dell’emergenza;
- indire la riunione periodica annuale con RSPP, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (quando prevista);
- fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale.
Il dirigente
E’ colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Chi è il dirigente?
La presenza di uno o più dirigenti per la sicurezza dovrebbe sempre essere indicata nel documento di valutazione dei rischi e per coloro che ricoprono suddetto incarico la legge prevede che si effettui una formazione specifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attenzione, pur essendo un profilo previsto dal Testo Unico e fondamentale per la gestione della sicurezza in grosse aziende, non esiste l’obbligo di nomina del dirigente da parte del datore di lavoro.
Assenza dell’atto formale di delega: quando non è presente una lettera formale di delega del datore di lavoro, può essere identificato nell’organigramma aziendale il “dirigente di fatto”.
Ovvero colui che ha una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter impartire loro ordini, e che ha i mezzi economici e i poteri organizzativi necessari per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.
Quali obblighi per il dirigente?
Responsabilità ed obblighi del dirigente ricalcano quanto già visto per il datore di lavoro, fatta eccezione per la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in quanto questi ultimi sono considerati obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Il preposto
Il datore di lavoro può individuare una figura di supporto nell’ambito della sicurezza, denominato preposto, il quale avrà compiti e doveri a seguito di un incarico professionale.
Il preposto è una figura chiave nel sistema di gestione della sicurezza, tuttavia la sua nomina non è obbligatoria.
Chi è il preposto?
Il preposto è una persona che possiede le competenze professionali e le qualifiche di legge per poter sovraintendere all’attività lavorativa, garantendo il rispetto e la corretta esecuzione delle procedure aziendali di sicurezza da parte di tutti i lavoratori da esso supervisionati (es. capo-squadra, capo-officina, capo-sala, etc.).
Il preposto per la sicurezza aziendale è incaricato con apposita lettera di nomina.
Questo atto formale di incarico talvolta è omesso dal datore di lavoro perché non è obbligatorio.
Tuttavia, spesso nell’organizzazione aziendale è identificabile una persona con compiti operativi di controllo e coordinamento, espletando nella sostanza i poteri tipici del preposto.
In questi casi si parla di “preposto di fatto” e l’attribuzione delle responsabilità in caso di contravvenzioni è decisa dal giudice.
Quali obblighi per il preposto?
A titolo esemplificativo:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
- frequentare appositi corsi di formazione;
Il Responsabile Prevenzione e Protezione
Compito del datore di lavoro è organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda (salvo i casi in cui egli può fare proprie le funzioni di suddetto servizio, lo vedremo dopo).
L’articolo 17 del Testo Unico sulla Sicurezza permette al datore di lavoro di nominare un consulente RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) a cui delegare la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, attribuendogli i compiti di individuare i fattori di rischio per la sicurezza sul luogo di lavoro ed elaborare tutte le misure necessarie per ridurre i pericoli e l’esposizione dei dipendenti a questi fattori.
Tale figura sarà deputata anche all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Per poter essere nominato RSPP occorrono dei requisiti professionali specificati dall’art 32 del d lgs 81 2008.
In alcuni casi il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione della propria azienda (allegato II d lgs 81 2008), senza chiedere alcuna autorizzazione, purché siano soddisfatti alcuni requisiti relativi al numero di dipendenti per tipologia di attività.
Esempi:
- Imprese artigiane fino a 30 dipendenti;
- Attività industriali fino a 30 dipendenti;
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti;
- Aziende della pesca fino a 20 dipendenti;
- Altre aziende fino a 200 dipendenti;
Sono escluse tutte le attività previste dall’articolo 31 comma 6 del d lgs 81 2008.
Inoltre, per poter svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione il datore di lavoro dovrà effettuare una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Medico Competente
Le funzioni del medico competente e della sorveglianza sanitaria sono approfondite in sezioni dedicate del nostro sito.
Qui ricordiamo che il medico competente è una figura di primo piano nel sistema di gestione della sicurezza aziendale e la sua consulenza dovrebbe sempre essere richiesta non solo per sottoporre i lavoratori alle visite mediche di idoneità alla mansione, ma anche per individuare i rischi per la salute sul lavoro e approntare interventi organizzativi o di bonifica per migliorare la sicurezza dell’impresa.
Sanzioni sicurezza sul lavoro
La normativa prevede delle sanzioni amministrative per ogni specifica violazione del Testo Unico sulla Sicurezza.
Gli organi di vigilanza (Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ASL / ATS in Lombardia e tutti i corpi di polizia giudiziaria) hanno compiti di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione in azienda del d lgs 81 2008, con autorità di comminare multe qualora si ravvisino scostamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa.
In caso di pluralità di violazioni sanzionate amministrativamente si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, ovvero l’importo complessivo delle sanzioni irrogate è la semplice somma matematica delle sanzioni previste per ogni violazione.
Vediamo insieme degli esempi.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Violazioni Testo Unico Sicurezza | Sanzioni |
---|---|
Omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | - ammenda da 2.500 a 6.400 euro - arresto da 3 a 6 mesi |
Omessa nomina del Medico Competente | - ammenda da 750 a 4.000 euro - arresto da 2 a 4 mesi |
Omissione o incompletezza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | - ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
Valutazione dei rischi omettendo la collaborazione di RSPP e Medico Competente | - ammenda da 2.500 a 6.400 euro - arresto da 3 a 6 mesi |
Omesso invio del dipendente a sorveglianza sanitaria | - ammenda da 750 a 4.000 euro - arresto da 2 a 4 mesi |
Omessa formazione dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza | - ammenda da 750 a 4.000 euro - arresto da 2 a 4 mesi |
Omessa formazione dei lavoratori sulle procedure di primo soccorso | - ammenda da 750 a 4.000 euro - arresto da 2 a 4 mesi |
Elenco esemplificativo e non esaustivo. | Elenco esemplificativo e non esaustivo. |
Sicurezza sul lavoro: chi è il lavoratore?
E’ opportuno premettere che nell’ambito di applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza le definizioni di alcuni termini possono differire rispetto al significato attribuito alle stesse parole in altre normative.
Proprio come accade per il termine “lavoratore”.
Al fine di ampliare la platea delle persone tutelate dal Testo Unico sulla Sicurezza, il legislatore ha voluto ampliare il bacino di persone che a vario titolo rientrano nella definizione di lavoratore di questa normativa.
Pertanto, ai sensi del d lgs 81 2008 sono considerati “lavoratori” tutte le persone che svolgono un’attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla retribuzione.
Per questa ragione sono considerati lavoratori anche gli studenti che per varie ragioni si trovano nell’organizzazione di un datore di lavoro, che sia per stage o per corsi di formazione o altro.
Altro caso particolare è quello del lavoratore autonomo.
Molto spesso viene usata la formula del contratto a partita IVA e qualcuno erroneamente ritiene che tale tipologia di rapporto di lavoro sia sufficiente per esimere il datore di lavoro dagli obblighi di tutela nei confronti del lavoratore cosiddetto “autonomo”.
Attenzione perché se il lavoratore a partita IVA ha una collaborazione stabile e continuativa con un unico committente (datore di lavoro) rientra anche lui a tutti gli effetti nella definizione di lavoratore ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto eletto dai lavoratori, al quale è demandato il compito di controllare che nell’azienda per cui è stato designato siano rispettate le regole in materia di sicurezza sul lavoro.
Tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano.
Infatti il rappresentante dei lavoratori ha diritto di partecipare alle riunioni periodiche con il datore di lavoro, RSPP e medico competente, in nome e per conto di tutti i lavoratori, e riceve una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro.
Attenzione, il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori della propria azienda.
Qualora i lavoratori non abbiano eletto l’RLS, l’azienda parteciperà al finanziamento di un apposito Fondo istituito presso INAIL a sostegno dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
I lavoratori possono scegliere di farsi rappresentare da una figura esterna all’azienda detta RLST, designata dalle organizzazioni sindacali di categoria.
La nomina del RLST dura 3 anni e il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo della persona designata.
Il ricorso alla figura del RLST può essere necessario se nell’organizzazione aziendale nessun lavoratore vuole assumersi gli oneri del ruolo di RLS.
In caso di nomina di RLST sull’azienda non gravano gli oneri economici e formativi di un RLS interno: 32 ore di formazione specifica sulla sicurezza più aggiornamento annuale e ore retribuite di permesso.
Tuttavia, come detto poc’anzi, l’azienda dovrà versare una quota ad un apposito Fondo istituito presso INAIL per il servizio RLST.
Rischi sul lavoro per la sicurezza
I rischi per la sicurezza, o rischi di infortunio, sono quelli che possono determinare un danno psicofisico alla persona a seguito di un incidente.
Le dinamiche lavorative in caso di infortunio hanno come minimo comune denominatore un evento dannoso che ha agito in modo violento in occasione di lavoro.
La causa violenta è di solito un agente esterno dotato di efficienza lesiva (in grado di causare un danno) ad azione rapida.
I rischi sul lavoro che più frequentemente sono causa di infortuni sono i rischi fisici.
Tra questi ricordiamo i rischi strutturali (es. scale, pavimenti, lavori in quota), i rischi connessi all’utilizzo di attrezzature da lavoro (es. attrezzature con parti meccaniche in movimento, oggetti taglienti) e impiantistici (es. rischio elettrico).
Invece, fattispecie particolari di infortunio sono:
- infortuni da sforzi fisici: atto messo in opera per vincere una resistenza. Affinché ne sia riconosciuta l’efficienza lesiva le forze in gioco durante lo sforzo fisico devono essere superiori a quelle richieste da un movimento analogo in assenza di resistenza (es. operatore sanitario con blocco lombare acuto determinato dallo sforzo effettuato per sostenere un paziente a seguito di una caduta accidentale).
- infortunio biologico: in questo caso la causa virulenta è equiparata alla causa violenta.
Ogni mansione lavorativa ha il proprio profilo di rischio.
Lo scopo del sistema di prevenzione e gestione della sicurezza aziendale è individuare tutti i possibili pericoli per ogni mansione, pianificare interventi di bonifica, definire quali procedure di lavoro attuare e valutare il rischio residuo di infortunio per tutte le tipologie di rischio.
Sicurezza sui luoghi di lavoro: costo o opportunità
Organizzare al meglio la sicurezza sui luoghi di lavoro è sicuramente vantaggioso per l’azienda.
I benefici possono essere riassunti in questi brevi punti:
- sgravi fiscali: in caso di miglioramento delle condizioni di sicurezza lavorativa l’INAIL può applicare riduzioni del tasso medio di tariffa che vanno dal 7% al 30%;
- organizzazione del lavoro più efficiente: il monitoraggio costante dei cicli produttivi permette di ottimizzare i processi lavorativi;
- riduzione degli infortuni e delle assenze per malattia;
- evitare sanzioni per violazioni normative: il Testo Unico sulla Sicurezza prevede ammende dai 2.000 ai 7.000 euro, sospensione dell’attività, arresto, etc.
I nostri servizi
Effettuiamo servizio di Sicurezza sui luoghi di lavoro per aziende private di tutti i settori ed enti pubblici, in diverse province del territorio nazionale e della Lombardia.
Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento contatta il nostro numero verde gratuito:
Qui sotto l’elenco delle province in cui operiamo:
- Sicurezza sul Lavoro Milano e provincia
- Sicurezza sul Lavoro Como e provincia
- Sicurezza sul Lavoro Lecco e provincia
- Sicurezza sul Lavoro Varese e provincia
- Sicurezza sul Lavoro Monza Brianza e provincia
- Sicurezza sul Lavoro Bergamo e provincia